Panificio. Trasferimento temporaneo punto vendita SCIA o COMUNICAZIONE?

Buongiorno, il titolare di un panificio intende ristrutturare l’area di vendita del proprio esercizio artigianale, a tal fine comunica che trasferirà temporaneamente ( circa quattro mesi) il SOLO PUNTO VENDITA in altro immobile locato per l’occasione. Premesso che il laboratorio resta nella sede dell’attività ,chiedo se è necessaria avviare SCIA di trasferimento oppure è sufficiente inviare un comunicazione al SUAP ed alla ASL , specificando che si tratta di un trasferimento temporeo che riguarderà solo la vendita? Grazie

Prima di tutto verifica se nella tua regione ci sono norma ad hoc sugli esercizi di panificazione e sul commercio al dettaglio. In assenza di norma regionale posso dirti che, in generale, gli artigiani sono esentati dalle abilitazioni per il commercio al dettaglio quando vendono ciò che producono nei locali di produzione o attigui. Cito il vecchio d.lgs. n. 114/98:

La normativa sul commercio al dettaglio non si applica:

agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, oppure per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Quindi, quando l’artigiano, pur vendendo solo ciò che produce, lo va a vendere in locale aperto al pubblico distante dal luogo di produzione, quel locale è soggetto a SCIA per vicinato per il commercio al dettaglio. In ogni caso, il punto vendita è soggetto anche a notifica ex Reg. CE 852/04 (notifica sanitaria).
La cosa può avere ricadute sulla gestione fiscale ma il commercialista curerà la cosa. Non per questo l’impresa artigiana diventa commerciale