Buongiorno a tutti, mi trovo a gestire le lamentele di cittadini che lasciano l’auto nel parcheggio di un supermercato e se non rispettano l’orario indicato di 45 minuti per la sosta gratuita gli viene recapitata una sanzione di 40 €.
Il tutto è regolamentato da un pannello all’ingresso dove si dice " Parcheggio privato, per i clienti senza disco orario, sosta gratuita di 45 minuti dopo lo scadere sanzione di € 40,00.
Il tutto viene rilevato con delle telecamere, sotto il cartello che specifica la sosta, vi è un pannello integrativo con l’informazione sulla protezione dei dati.
Essendo un parcheggio in centro sono molti gli automobilisti che lasciano la macchina parcheggiata oltre i 45 minuti e poi ricevono a casa la contravvenzione essendo proprietari del veicolo per violazione delle condizioni di parcheggio.
La società che gestisce il parcheggio non ha niente a cui vedere con la gestione del supermercato è una cosa a parte.
Come possiamo classificare l’attività? come una rimessa di veicoli a cielo aperto?, da una verifica effettuata non risulta la presentazione di alcuna SCIA per l’attività di autorimessa a cielo aperto.
E’ una attività legittima? non deve presentare una SCIA per attività di rimessa a cielo aperto?
Grazie a tutti per la collaborazione.
MZ
Solitamente non si faceva riferimento al concetto di proprietà dell’area in questione, ma a quello di destinazione pubblica della stessa: un’area privata può essere “ad uso pubblico”, se destinata all’indistinta circolazione dei veicoli. Non a caso, l’art. 38 del Codice della Strada stabilisce che “Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico”.
Nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali, quindi, il comune poteva regolamentare la sosta con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 7 C.d.S. e gli organi di polizia stradale potevano rilevare infrazioni.
Evidentemente, in certe situazioni, gli ordinari controlli “pubblici” non riescono a garantire una corretta fruizione dei parcheggi ed un’idonea rotazione della sosta dei clienti delle attività commerciali e così sembra che si siano recentemente inventate queste formule “private” di controllo della sosta e di contestazione delle “infrazioni”.
Ovviamente non si tratta di contestazione di infrazioni relative a violazioni a norme del C.d.S.: tecnicamente, il loro nome sarebbe “illeciti contrattuali”. In pratica, con l’accesso a questi parcheggi l’utente accetterebbe tacitamente il contratto di sosta, i cui estremi dovrebbero essere adeguatamente pubblicizzati all’ingresso, la cui violazione comporterebbe il pagamento di una “penale contrattuale”. Nel caso in cui fosse ignorato l’invito al pagamento che viene spedito al proprietario del veicolo, il gestore del parcheggio dovrebbe dunque portare il contenzioso davanti al guidice civile…
Sul punto le opinioni sono contrastanti e sicuramente gli elementi dubbi sono parecchi, a cominciare dal fatto che sarebbe l’utente che effettua l’accesso alle aree di parcheggio a concludere il “contratto” e questi ben potrebbe non essere l’intestatario del veicolo a cui viene intimato il pagamento della penale: giuridicamente la responsabilità solidale vale anche per questo tipo di “infrazioni”?
Per venire alla tua domanda principale: i suddetti parcheggi devono essere classificati come “autorimesse” soggette a SCIA ai sensi dell’art. 1 del DPR 480/2001 (norma che tra l’altro risulta priva di sanzioni)?
Per quello che vale, la mia opinione è NO. Le autorimesse sono attività imprenditoriali, tutti i veicoli che vi sostano sono tenuti a pagare un corrispettivo.
Nel caso in questione, invece, la situazione è differente e credo che avrebbe dovuto essere concordata a livello urbanistico: l’apertura di un supermercato comporta obbligatoriamente l’individuazione di determinate aree da destinare a parcheggio ad uso pubblico e l’introduzione di una simile regolamentazione delle stesse meritava probabilmente una preventiva valutazione dell’Ente comunale.
Gentilissimo, nella risposta viene indicato che l’attività di autorimesse risulta una attività imprenditoriale, la gestione del parcheggio non viene effettuata dal supermercato ma da una srl che niente ha a che vedere con il supermercato. Nell’oggetto sociale di tale società viene riportato tra le attività la fornitura di servizi per la gestione di parcheggi e per l’ottimizzazione degli spazi di parcheggio. Non si può ritenere tale attività una attività imprenditoriale? il corrispettivo del parcheggio non si può considerare il Verbale di violazione delle condizioni di parcheggio. Può un’attività di questo tipo non effettuare nessuna comunicazione al Comune dove opera’?
Grazie per l’attenzione.
Ho espresso solo la mia opinione personale, non credo che sulla questione esistano già orientamenti della giurisprudenza.
E’ ovvio che la ditta che gestisce il parcheggio sta svolgendo un’attività imprenditoriale, ma - sulla base dei pochissimi elementi che abbiamo - il mio ragionamento nasce da questo punto: il reddito di questa attività d’impresa non deriva dal corrispettivo che ogni utente deve versare per lasciare il suo veicolo in sosta, come dovrebbe avvenire se quella fosse una “autorimessa”, bensì dal canone che il supermercato le versa per il servizio di “gestione di parcheggi e ottimizzazione degli spazi di parcheggio” per quello che sulla base delle norme urbanistiche dovrebbe essere un parcheggio privato ad uso pubblico e non un parcheggio privato a pagamento (come sarebbe di fatto un’autorimessa).
Le somme eventualmente intascate per le cosiddette “infrazioni”, come avevo già scritto, per me sono solo una penale contrattuale non so fino a che punto legittima…
(E qui si aprirebbe un mondo che francamente lascerei valutare da altri: la situazione descritta rientrerebbe nel concetto di “contratto di parcheggio”, che comporterebbe l’obbligo di consentire il godimento di una cosa immobile dietro pagamento di un corrispettivo, oppure nel posteggio consentito per mera cortesia o ospitalità o rispetto di una norma? Eventuali danni subiti dai veicoli durante la sosta vengono risarciti dalla ditta in questione?).
A scanso di equivoci, vorrei precisare che non sto parlando della definizione di “autorimessa” valida ai fini delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, di cui darei per scontato il rispetto, e nemmeno del significato attribuito al termine dal vocabolario e dal linguaggio comune, bensì a ciò che l’art. 86 del TULPS definiva una volta come “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” ed ora è disciplinato dal DPR 480/2001.
A rischio di ripetermi, tornerei a dire che a mio giudizio è una questione che deve essere valutata a livello urbanistico: quando è stato aperto il supermercato, cosa era stato previsto in materia di requisiti urbanistici e parcheggi pertinenziali di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, che dovrebbero essere collocati e organizzati in modo da risultare accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi?