Parere dei revisori solo sulla ratifica consiliare delle variazioni di bilancio? Non condivisibile l’orientamento Arconet – Le Autonomie https://share.google/z1KmwlQGBLb2wSwyn

Parere dei revisori solo sulla ratifica consiliare delle variazioni di bilancio? Non condivisibile l’orientamento Arconet – Le Autonomie Parere dei revisori solo sulla ratifica consiliare delle variazioni di bilancio? Non condivisibile l’orientamento Arconet – Le Autonomie

Corte dei Conti e Le Autonomie: il parere dei revisori serve già sulla delibera di Giunta per le variazioni d’urgenza (Art. 175 TUEL)

Il dibattito sulla tempistica del parere dell’organo di revisione nelle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza vede contrapposti due orientamenti: quello della Commissione Arconet e quello, più rigoroso, supportato da Le Autonomie e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

CONTENUTO

Il cuore della controversia riguarda l’applicazione dell’art. 175, comma 4, TUEL (Testo Unico Enti Locali), il quale disciplina le variazioni di bilancio d’urgenza adottate dalla Giunta, salvo ratifica consiliare entro i successivi 60 giorni (o comunque entro il 31 dicembre).

Secondo l’orientamento espresso da Arconet, la necessità di provvedere con tempestività renderebbe incompatibile l’acquisizione preventiva del parere dei revisori al momento della delibera di Giunta. Di conseguenza, Arconet ritiene che il parere debba essere reso solo in sede di ratifica consiliare[1][3].

Tuttavia, tale posizione è fermamente criticata da Le Autonomie e risulta in contrasto con il parere maggioritario della Corte dei Conti. I magistrati contabili e i principi del 2018 del Consiglio nazionale dottori commercialisti sostengono infatti che il revisore debba esprimersi obbligatoriamente già al momento della delibera di Giunta. Il ragionamento si fonda sulla natura dell’atto: in tale circostanza, l’organo esecutivo agisce esercitando i poteri tipici del Consiglio.

Inoltre, viene richiamato l’articolo 42 del regolamento citato, che ribadisce l’obbligo di ratifica dell’atto a pena di decadenza[2]. L’assenza del parere nella fase iniziale della manovra finanziaria potrebbe dunque minare la regolarità della procedura contabile.

CONCLUSIONI

L’orientamento di Arconet, volto a semplificare l’azione amministrativa d’urgenza, non appare condivisibile alla luce dei principi di controllo contabile. Prevale la tesi della Corte dei Conti: il parere dei revisori è un presidio di legalità necessario già sulla delibera di Giunta, prima del passaggio in Consiglio per la ratifica.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è opportuno predisporre lo schema di delibera di Giunta per la variazione d’urgenza garantendo ai revisori i tempi per l’espressione del parere preventivo, onde evitare rilievi di illegittimità da parte della Corte dei Conti o situazioni di responsabilità erariale legate alla mancata ratifica o decadenza degli atti (art. 42 regolamento).
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito dell’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali. È fondamentale conoscere la distinzione tra le competenze di Giunta e Consiglio nelle variazioni di bilancio e il ruolo dei revisori come organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.

PAROLE CHIAVE

TUEL, Variazioni di bilancio, Revisori dei conti, Arconet, Corte dei Conti, Ratifica consiliare, Delibera di Giunta.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 175, comma 4, TUEL: Disciplina il potere della Giunta di adottare variazioni di bilancio in via d’urgenza, soggette a ratifica consiliare entro 60 giorni.
  2. Principi 2018 CNDCEC: Standard professionali che prevedono l’espressione del parere dei revisori già sulla delibera di Giunta adottata in via d’urgenza.
  3. Articolo 42 del regolamento: Norma che stabilisce l’obbligo di ratifica delle variazioni d’urgenza a pena di decadenza.

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