Buongiorno, mi è sorto un dubbio relativo ai pareri obbligatori nella fase istruttoria delle delibere di giunta.
Come indicato dall’art. 53 della legge 388/2000, comma 23, negli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti si può derogare al principio di separazione fra tecnica e politica, consentendo l’attribuzione ai componenti dell’esecutivo, della responsabilità di uffici e servizi.
In caso quindi di assessore che è anche responsabile di un servizio, non c’è il rischio del verificarsi di una situazione paradossale, in cui un assessore propone una delibera per la quale il parere di regolarità tecnica va richiesta a lui stesso?
Grazie