Parere negativo ARPA installazione antenne

A seguito della richiesta di autorizzazione per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W il Suap ha indetto una CDS decisoria asincrona nell’ambito della quale l’ARPA ha espresso parere negativo.
Avendo acquisito tale parere posso chiudere la CDS con determinazione di conclusione negativa?
Grazie

Quando si parla di antenne è sempre un casino. La giurisprudenza vuole che il parere ARPA sia necessario solo per l’attivazione effettiva dell’impianto, è un mero parere tecnico circa la valutazione del campo elettromagnetico che non incide sulla discrezionalità amministrativa che sottende il rilascio dell’autorizzazione. In altre parole, semplificando, riguarda la modulazione della potenza.

Vedi, ad esempio il CdS n. 687 del 20 gennaio 2023

…Quanto al rilievo giuridico del parere dell’Arpac, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, va affermato che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, detto parere non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, “bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id., sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970; Id., sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128).

S’è chiarito che l’eventuale mancanza del parere Arpac non impedisce il perfezionamento dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 tramite silenzio assenso (cfr., Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970).

Rammento che il titolo ex d.lgs. n. 259/2003 assorbe anche le valenze edilizie.


Detto questo, sarebbe formalmente corretto, se l’unica cosa negativa è il parere ARPA, rilasciare il titolo e mettere, come prescrizione ai fini dell’efficacia della stessa, che l’attivazione dello stesso è subordinata alla valutazione positiva ARPA in merito al rispetto dei valori del campo elettrico (l’autorizzazione riguarda la realizzazione ma anche l’esercizio). Questo anche quando ARPA ha partecipato alla conferenza dei servizi. Io sono del parere che bisogna vedere caso per caso in base a come si esprime ARPA dato che potrebbe emergere delle incompatibilità non superabili con la sola modulazione della potenza. A me non convince del tutto la giurisprudenza dato che la norma (legge 36/01 e d.lgs. 259/03) sembrerebbe indicare il contrario ma tant’è…

Art. 44, comma 10: 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali…

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In conclusione, dare un diniego per il solo parere ARPA potrebbe portare ad una impugnazione di fronte al TAR. Come detto prima, l’autorizzazione sarebbe valida per la realizzazione dell’impianto ma non per la sua attivazione. Quest’ultima resta subordinata alla verifica favorevole ARPA.

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