Parere negativo ARPAT modifica SRB

A seguito di SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. 259/03, per adeguamento tecnologico di stazione radio base esistente, è arrivato al nostro Comune il parere negativo di ARPAT per il mancato rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente. Conseguentemente ci viene chiesto di concludere negativamente il procedimento.
Mi confermate che è questo il caso particolare in cui c’è da fare preavviso di rigetto, seppur si parli di SCIA? Grazie.

benché mi sembri una deviazione interpretativa poco condivisibile, incollo parte della sentenza del CdS n. 3453/2019:

"Il rigetto è avvenuto in ragione della natura giuridica della SCIA (dichiarazione di volontà privata) ed in ragione dell’affermazione che l’eventuale applicabilità dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990 al procedimento ex art. 87-bis, D.L.vo n. 259/2003 frusterebbe la finalità semplificatoria ed acceleratoria della disciplina dettata dal codice delle comunicazioni.
Ritiene il Collegio che la disciplina ex art. 10-bis L. n. 241/1990 sia senz’altro applicabile al procedimento ex art. 87-bis, D.L.vo n. 259/2003, e ciò in virtù del precedente della III Sezione di questo Consiglio, a cui questo Collegio intende conformarsi, costituito dalla sentenza n. 418/2014, pronunciata in relazione ad un procedimento ex art. 87, D.L.vo n. 259/2003, ma valevole anche nel caso del procedimento ex art. 87-bis D.L.vo n. 259/2003, stante l’identità strutturale dei due procedimenti, secondo cui: “Si deve, al riguardo, ricordare che, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (poi modificato dal comma 3 dell’art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180), ha previsto che «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale»”. Secondo la III Sezione del Consiglio di Stato: “Tale disposizione ha, quindi, introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l’istituto del preavviso di diniego, che ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all’amministrazione, i motivi che non consentono di poter accogliere la sua domanda in modo da consentire all’interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all’amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell’accoglimento della sua domanda” ed ancora: “si deve ritenere, quindi, in via generale, che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda interrompe anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l’ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza il valore di assenso alla richiesta” ed, infine: “Né si può ritenere che tale disciplina non possa essere applicata nel procedimento, dettato dall’art. 87 del D.L.vo n. 259 del 2003, per l’esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sebbene lo stesso procedimento sia chiaramente disciplinato in modo da consentirne la definizione in tempi certi e rapidi”.

Vedi anche T.A.R. Sicilia Catania n. 1039/2021

La cosa è particolare dato che la giurisprudenza ritiene che si tratti di una SCIA ad efficacia differita con silenzio-assenso. Anche questo aspetto è un unicum nel panorama amministrativo procedurale.

1 Mi Piace

Mi chiedo quindi se, pertanto, visto il caso così particolare, sia un grosso errore utilizzare la richiesta di conformazione di cui al terzo comma dell’art. 19 L. 241, come da prassi in casi di SCIA

In effetti… TUttavia, non vedo altre soluzioni senon quella di usare il comma 3 dell’art. 19 per quanto adattandolo al caso di specie. Il parere ARPA negativo porta al divieto di esercizio dell’attività (si presume senza possibilità di conformazione). E’ da specificare nel provvedimento che la SCIA è “priva di effetti” e, nel caso, deve essere presentata un’altra ex novo. Il gestore può presentare nuova SCIA un minuto dopo l’atto motivato del comunale.