Per favore ho un dubbio sorto in seguito alla diretta 500quiz. Nel caso di parere facoltativo richiesto ex art 16 legge 241/1990 (come oggi modificato) l’amministrazione ha il dovere di procedere se il medesimo non sia stato reso nei termini o sbaglio? Nel quiz la risposta individuava tale modalità come facoltà e non doverosita
“L’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere” non significa che necessariamente adotta l’atto … ma che non deve attendere ulteriormente. Ciò potrebbe portare anche a decisioni di archiviazione e non necessariamente di prosecuzione alla fase decisoria.
Ok grazie. Anche se allora non si capisce bene la differenza tra quanto era previsto prima della modifica art 16 e ora. Sua per pareri obbligatori che facoltativi adesso è scritto che in mancanza di adozione nei termini la Pa procede mentre prima, se non erro, in caso di parere poteva procedere . Quindi prima era facolt
In pratica se chiedo un parere obbligatorio o facoltativo che sia e non mi viene reso nei termini procedo comunque con provvedimento perché ho l’obbligo di concludere il procedimento. Ante modifica art 16 invece potevo attendere sine die?
Sostanzialmente è così