Buongiorno. Premetto che mi occupo da poco tempo di questa materia. Nel mio comune è stata rilasciata agibilità ai sensi dell’art 80 del tullps con capienza superiore a 200 persone in locali all’interno di un complesso monumentale affinché lo stesso possa essere adibito, tra
l’altro, a eventi e a pubblico spettacolo. Ai soggetti che intendono fare gli spettacoli in questi locali viene quindi data l’indicazione di presentare istanza ex art. 68 del Tullps trattandosi di locali con agibilità superiore alle 200 persone. Un’associazione che intende effettuare una rappresentazione in tali locali ha chiesto di poter presentare la scia in quanto i partecipanti saranno sicuramente al di sotto delle 200 persone. Si chiede pertanto se è possibile consentire la presentazione della scia, e in caso affermativo se si devono dare delle prescrizioni per rispettare l’effettiva presenza di partecipanti al di sotto del limite previsto con scia? Ringrazio.
Rammenta che alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche non si applica l’art. 68. Con l’art. 164 del d.lgs. n. 112/1998 è stata abrogata la locuzione “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” dall’originario testo dell’art. 68 TULPS. Il fine era proprio quello di liberalizzare tali attività (resta l’art. 80 TULPS).
Sicuramente si può applicare la SCIA. La SCIA abilita al momento della presentazione senza necessità di rilascio di alcunché. Tuttavia, in materia TULPS si può ricorrere all’art. 9 dello stesso TULPS ne notificare al soggetto un atto prescrittivo (non so se ti riferivi a un conta persone all’ingresso o cose del genere)
In generale, vedi: