Pubblico spettacolo non imprenditoriale

Buongiorno,
un’associazione senza scopo di lucro ha presentato al comune un preventivo per l’organizzazione di un pubblico spettacolo facendosi carico della pubblicità, del pagamento degli artisti, della siae (ma non degli adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni tulps) a fronte di un corrispettivo assoggettato ad IVA. Quindi:

  1. chi è l’organizzatore del pubblico spettacolo, sul quale ricade l’onere degli adempimenti tulps?
  2. se, come ritiene l’amministrazione, l’associazione viene incaricata di organizzare l’intero evento assumendo anche il ruolo di organizzatore, si può ritenere che detto spettacolo non abbia natura imprenditoriale e quindi non debba essere fatta scia art. 68 tulps?

Preciso che il concerto si svolgerebbe in un locale già agibile per pubblico spettacolo.

Grazie
Daniela

Il TULPS nasce in epoca antidemocratica, le finalità non erano solo quelle della sicurezza pubblica ma anche del controllo dell’espressività. E’ vero che il TULPS è stato modificato un milione di volte ma l’impianto resta e l’anacronismo viene fuori in situazioni come quelle che descrivi. Che valore abbia la licenza ex art. 68/69 TULPS lo si potrebbe chiedere in ogni caso visto che la sicurezza pubblica è contemplata dall’art. 80 TULPS. Occorrerebbe una abilitazione omnicomprensiva relativamente alle valenze di pubblica sicurezza e opportunità di realizzare un evento di una certa misura che potrebbe avere ripercussioni su veri aspetti collegati: viabilità, moralità ecc. Questo a prescindere dalla qualità del soggetto.

Tornando a noi, la Corte Costituzionale, proprio in virtù delle libertà di riunione ed espressività giunte con la democrazia, ha sancito l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza (sentenza n. 56/1970 e 142/1967). Prassi vuole che il principio sia estendibili anche al luogo pubblico dato che, una volta ottenuta la concessione all’uso esclusivo, diventa luogo aperto pubblico spettacolo.

L’imprenditorialità citata dalla sentenza della C. Cost. potrebbe essere non facile da rilevare. Prassi e giurisprudenza indicano vari indizi:

  • complessità e organizzazione delle attività realizzate;

  • ricorrenza e ripetitività degli eventi;

  • utilizzo di attrezzature e impianti tipici dell’esercizio imprenditoriale;

A parere mio, NON essere iscritti al registro delle imprese non è sufficiente per la considerazione della NON imprenditorialità. Nemmeno lo scopo di lucro puro e semplice può essere una discriminate certa.

L’imprenditorialità, indipendentemente dallo scopo di lucro, si ricava dal complesso degli elementi che il codice civile e la giurisprudenza individua come elementi costituenti l’impresa.

L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Usa queste chiavi di lettura per rispondere alla seconda domanda. Se arrivi alla conclusione che occorra l’art. 68, allora, questa abilitazione è strettamente personale e deve riguardare chi organizza/gestisce lo spettacolo (chi ne ha la responsabilità). L’associazione di cui parli potrebbe agire come agente di affari per il comune affinché questo realizzi lo spettacolo. Le interpretazioni ci stanno entrambe, tutto dipende dalla convenzione / contratto che deve indicare “chi fa che cosa”. Soprattutto, come detto, ai fini delle responsabilità derivanti

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