Partenariato pubblico privato: l’avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse non integra atto di avvio di una procedura di affidamento. - Giurisprudenzappalti Partenariato pubblico privato: l’avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse non integra atto di avvio di una procedura di affidamento. - Giurisprudenzappalti
Art. 193 d.lgs. 36/2023: l’avviso di manifestazione di interesse per il PPP non costituisce avvio di procedura di affidamento
CONTENUTO
Nel contesto del Partenariato Pubblico Privato (PPP), la giurisprudenza e la prassi applicativa chiariscono un confine netto tra le fasi preparatorie e l’affidamento vero e proprio. L’emanazione di un avviso di manifestazione di interesse non integra l’atto di avvio di una procedura di affidamento, ma si configura come uno strumento volto esclusivamente a sollecitare gli operatori privati a presentare proposte.
Tale orientamento trova il suo fondamento normativo nell’art. 193, comma 11, d.lgs. 36/2023, il quale disciplina la sollecitazione di proposte da parte dell’amministrazione. La finalità di questi avvisi è duplice:
- Individuare partner e progetti che siano coerenti con gli strumenti di programmazione dell’ente.
- Garantire che le proposte dei privati rispondano alle esigenze pubbliche preventivamente identificate.
L’amministrazione, richiamando l’art. 193 d.lgs. 36/2023 e, in determinati casi, l’art. 175 d.lgs. 36/2023 relativo alla pianificazione triennale, agisce in una fase che precede la gara. Pertanto, tale attività è nettamente distinta dalla procedura selettiva e non determina, di per sé, la scelta del contraente né l’attribuzione di diritti in capo ai soggetti che manifestano interesse.
CONCLUSIONI
L’avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse nel PPP è un atto di natura esplorativa e programmatoria. La sua funzione è quella di stimolare l’iniziativa privata all’interno di una cornice di programmazione pubblica, senza tuttavia vincolare l’amministrazione all’avvio immediato di una gara o alla scelta di un operatore specifico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria di atti relativi al PPP, è fondamentale qualificare correttamente l’avviso come “sollecitazione di proposte” ex art. 193 d.lgs. 36/2023 per evitare che l’atto venga impugnato come un bando di gara irregolare. Operativamente, ciò esclude l’insorgere di responsabilità per mancata aggiudicazione immediata, poiché la scelta del contraente avviene solo in una fase successiva e distinta.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). È cruciale distinguere la fase della programmazione e sollecitazione (Artt. 175 e 193) dalla fase dell’evidenza pubblica (gara), comprendendo che il PPP prevede modalità di ingaggio del mercato specifiche e diverse dagli appalti ordinari.
PAROLE CHIAVE
Partenariato Pubblico Privato, PPP, Manifestazione di interesse, d.lgs. 36/2023, Art. 193, Programmazione, Pianificazione triennale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 193, comma 11, d.lgs. 36/2023: norma che disciplina la facoltà della pubblica amministrazione di sollecitare i privati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico privato.
- Art. 175 d.lgs. 36/2023: disposizione riguardante la programmazione e la pianificazione triennale delle esigenze della PA, cui gli avvisi di PPP devono essere coerenti.
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