Partito politico - vendita libri

Buongiorno, un partito politico organizza un evento per vari giorni con convegni, dibattiti, spettacoli. All’interno dell’evento ci sarà la somministrazione di alimenti e bevande, manifestazione commerciale ecc.

Il partito vorrebbe all’interno dell’evento fare una scia per attività temporanea di vendita di libri di qualunque genere (non attinenti all’evento) ai sensi art. 17 della L.R. Toscana 62/2018.

Secondo noi non è possibile in quanto l’articolo sopra riportato prevede che:
comma 1: l’attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all’esercizio dell’attività commerciale

comma 4: l’attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell’organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell’evento e o alle arre o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso

Il Partito dice che risulta essere un’associazione non riconosciuta e quindi regolata dagli artt. 36-38 del Codice Civile e, come tale, può svolgere attività commerciale in via accessoria, non prevalente.

Vi chiediamo se quanto ci è stato richiesto è fattibile o se esistono altre norme per i partiti politici che gli permettono di svolgere questo tipo di attività in eventi da loro organizzati.

Grazie

Come ho detto in altre occasioni fin dall’approvazione della LR 62/2018, l’art. 17 è scritto male. La ratio della LR è stata quella di inventarsi una fattispecie giuridica parallela e analoga alla tradizionale somm.ne temporanea in occasione di eventi. Dico che è scritto male perché una volta che un soggetto ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 17 stesso, questo è abilitato all’esercizio dell’attività commerciale.

In ogni caso, anche tralasciando la tautologia che ho messo in luce, l’art. 17 non indica come condizione necessaria per la presentazione della SCIA l’essere già formalmente abilitato come esercizio di vicinato o come media o come grande o come commercio on-line o come tutte le altre forme di esercizio compreso il commercio all’ingrosso. A mio parere è solo un generico e inutile richiamo al fatto che un soggetto possa effettivamente farlo: la legge usa la parola “legittimati” e non “già formalmente abilitati” (pensa ai doverosi principi ermeneutici che la PA deve usare). In altre parole, anche un Ente no-profit può esercitare il commercio così come può esercitare la somm.ne temporanea.

Relativamente al comma 4 occorre un sottinteso: quando non esercitata direttamente dall’organizzatore o dal gestore.

Detto questo, è vero anche che l’art. 17 afferma: Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

In questo senso, puoi spingere verso l’interpretazione che ho dato oppure stringere le maglie ma, se vuoi far questo, sarebbe bene approvare un atto a contenuto generale.