Buongiorno, un partito politico organizza un evento per vari giorni con convegni, dibattiti, spettacoli. All’interno dell’evento ci sarà la somministrazione di alimenti e bevande, manifestazione commerciale ecc.
Il partito vorrebbe all’interno dell’evento fare una scia per attività temporanea di vendita di libri di qualunque genere (non attinenti all’evento) ai sensi art. 17 della L.R. Toscana 62/2018.
Secondo noi non è possibile in quanto l’articolo sopra riportato prevede che:
comma 1: l’attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all’esercizio dell’attività commerciale
comma 4: l’attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell’organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell’evento e o alle arre o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso
Il Partito dice che risulta essere un’associazione non riconosciuta e quindi regolata dagli artt. 36-38 del Codice Civile e, come tale, può svolgere attività commerciale in via accessoria, non prevalente.
Vi chiediamo se quanto ci è stato richiesto è fattibile o se esistono altre norme per i partiti politici che gli permettono di svolgere questo tipo di attività in eventi da loro organizzati.
Grazie