Passaggio da taxi a ncc

Buongiorno, sono titolari di licenza taxi da 8 anni (acquisita tramite bando) e vorrei “passare” ad una licenza ncc. Se vendessi l’attuale licenza taxi, dovrei aspettare comunque 5 anni prima di potermi intestare una nuova licenza, anche se NCC?

Potrei partecipare ad un bando per rilascio di licenze NCC avendo già partecipato ad un bando per TAXI?

Se invece la riconsegnassi al comune cadrebbe il vincolo dei 5 anni?

Grazie e cordiali saluti

La giurisprudenza interpreta in modo “cattivo”. L’art. 9, comma 3 della legge 21/92 afferma:

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima

Come puoi notare dal significato letterale, la disposizione è scindibile in due:

- Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico;

-non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima;

Le ipotesi, quindi, sono due:

  • se Tizio vende la licenza o l’autorizzazione non può ottenerne un’altra per bando comunale mai più;

  • se Tizio vende la licenza o l’autorizzazione può acquistarne un’altra solo dopo 5 anni.

Questo è quello che afferma anche il Consiglio di Stato. L’interpretazione è questa, non ci piove.

Un’altra sentenza afferma (ma qui la cosa è più fumosa e il comune potrebbe non essere d’accordo -vedi TAR Lombardia 1137/2002) che la condizione è intrecciata: se vedi licenza taxi vale, in senso ostativo, anche per NCC e viceversa.

Fatto salvo quello che ho detto sopra, la legge non è ammette, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi oppure il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Questa è una cosa che viene verificata in sede di partecipazione al bando.

La legge associa le condizioni ostative dei 5 anni e del “mai più”, al “trasferimento”, cioè alla vendita della licenza (Tizio vende a Caio). La cessazione, quindi la riconsegna al comune, non ha conseguenze. Confrontati con il comune e ma è così