Buon giorno
Vi scrivo perché non ho chiaro una cosa in merito ai cambi di categoria enti locali nel caso da c a d
So che avvengono tramite concorso…mah dev’essere un concorso ad hoc o se la figura oggetto del passaggio fosse idoneo in una graduatoria di un altro concorso con la disponibilità dell’ente titolare della graduatoria stessa è possibile attingere da essa?!
ringrazio anticipatamente chi mi risponderà ed auguro una buona giornata
Ciao Marzia,
la disciplina è stata oggetto di recente modifica, essendo il dipendente tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto nonché “quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)” (articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001).
Con tale prescrizione il legislatore voleva regolare gli istituti delle assunzioni e progressioni in carriera con l’evidente finalità di costringere le amministrazioni ad attenersi rigorosamente e senza eccezioni ai principi di concorsualità e selettività .
Attualmente, ai fini del passaggio tra categorie ( progressioni verticali), abbiamo due strumenti:
a)procedura comparativa ai sensi dell’articolo 52 comma 1 bis del testo unico pubblico impiego, d.lgs. 165/2001, con riserva del 50% per gli esterni riguardo le posizioni disponibili, come modificato dall’art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021 sotto riportato:
"1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
"
I presupposti per la partecipazione alle procedure comparative sono:
- valutazione positiva conseguita negli i ultimi 3 anni in servizio,
- assenza di provvedimenti disciplinari,
- possesso di titoli o competenze professionali o studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno,
- numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Le procedure comparative sono applicabili previa regolamentazione da parte dell’ente comunale.
Con il CCNL 2019/2021 le procedure comparative saranno possibili anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma con anzianità quinquennale.
Al momento occorre essere in possesso del titolo di studio previsto per la categoria.
b)Concorso riservato agli interni.
Il d.lgs. 75/2017 all’art. 22 comma 15 prevede dei percorsi di progressioni verticali da realizzare con concorsi interamente riservati agli interni .
Per far scattare un concorso riservato agli interni, dalla categoria C alla categoria D, l’ente locale dovrà programmare almeno quattro assunzioni per unità di personale D1 (limite del 30% delle assunzioni previste nel piano assunzionale, non arrotondabile).
Sul tema, tra gli altri:
Inoltre, consiglio lettura del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sull’ Applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal DL n. 80 del 2021, convertito con L. n. 113 del 2021 :
Buona lettura ed in bocca al lupo
Simona
Quindi mi sembra di capire che la procedura comparativa non è un concorso ma una valutazione di titoli ed esperienza in poche parole corretto? Ma è a discrezione dell’Amministrazione optare per questa soluzione? Nel senso serve un regolamento sicuramente ma anche l’accordo sindacale presumo.
È un qualcosa di diverso che ovviamente richiede idonea regolamentazione interna, che potrebbe prevedere requisiti aggiuntivi .
Le progressioni verticali avvengono con il ricorso a procedure comparative dei dipendenti che non prevedono obbligatoriamente il superamento di prove specifiche.
In merito, la Corte dei conti, Sezione Toscana, con deliberazione n. [34/2021] ha fornito una corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo.
Allego deliberazione:
del.-n.-34-Carrara-MS-parere_EDIT (1).pdf (137,0 KB)
Inoltre, Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 66005 del 6 ottobre 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 25 ottobre 2021 che ho già allegato, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina delle progressioni verticali, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001, come di recente novellata dal decreto-legge 80/2021, convertito con legge 113/2021.
Il Dipartimento ha preliminarmente evidenziato che il legislatore con tale nuova modifica ha inteso “valorizzare le professionalità interne alla p.a., senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera”.
La ratio delle nuove disposizioni è “quella di ancorare il percorso di crescita per gli interni all’amministrazione ad una serie di parametri rappresentativi del possesso di un livello professionale la cui adeguatezza, in assenza del meccanismo concorsuale, viene assicurata attraverso l’individuazione di una serie di requisiti, anche superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, che rendono attivabile il percorso di sviluppo professionale delineato dalla norma”.
La Funzione Pubblica ha inoltre ricordato che nella previgente disciplina delle progressioni verticali, il passaggio poteva avvenire solo mediante concorso pubblico usufruendo di un’apposita riserva di posti per il personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.