Passaggio di categoria lavorativa

Salve, in caso di vincita di un concorso nello stesso ente dove si sta lavorando quindi un passaggio di categoria da C a D, il rapporto do lavoro è ex novo oppure conservo le ferie e le ore maturate nel precedente rapporto di lavoro?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In generale, nel diritto del lavoro pubblico italiano, quando un dipendente vince un concorso per una nuova categoria all’interno dello stesso ente, non si instaura un nuovo rapporto di lavoro ex novo, ma si prosegue il rapporto di lavoro già esistente, con le modifiche relative alla nuova posizione e categoria. Questo significa che i diritti maturati, come le ferie e le ore di lavoro accumulate, dovrebbero essere conservati e trasferiti al nuovo incarico.

Teoria Generale del Diritto del Lavoro Pubblico:

Il diritto del lavoro pubblico è regolato da una serie di norme che stabiliscono i diritti e i doveri dei lavoratori pubblici. Tra queste norme, troviamo:

  • Il Testo Unico dei dipendenti pubblici (D.lgs. 165/2001), che stabilisce le regole generali per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
  • La normativa specifica dell’ente che può avere regolamenti interni che disciplinano il passaggio di categoria.

Norme Relative alla Teoria:

  • D.lgs. 165/2001: Articoli che disciplinano il passaggio di categoria e la mobilità interna.
  • CCNL: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per il comparto di appartenenza del lavoratore pubblico, che può contenere disposizioni relative al trattamento di ferie e ore maturate.

Esempio Concreto:

Se un dipendente di categoria C vince un concorso per la categoria D all’interno dello stesso ente, il suo rapporto di lavoro non viene interrotto ma si evolve per riflettere la nuova posizione. Le ferie e le ore maturate non vengono azzerate ma restano a disposizione del dipendente nella nuova categoria.

Conclusione Sintetica:

Il passaggio di categoria all’interno dello stesso ente pubblico non comporta l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro, ma la prosecuzione del rapporto esistente con i diritti maturati, come ferie e ore di lavoro, che dovrebbero essere mantenuti.

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Bibliografia: