Passo carrabile: silenzio assenso o inadempimento

Buongiorno,
in caso di rilascio passo carrabile per alcuni di applica il silenzio assenso, per altri invece il silenzio inadempimento. Ma secondo il mio punto di vista si dovrebbe applicare in caso di inerzia il silenzio inadempimento, perché non solo si va a tutelare l’incolumità pubblica ma poi c’è il problema del cartello che deve essere esposto. Con il silenzio assenso verrebbe esposto senza autorizzazione? La patente intesa come carta non è al pari del cartello passo carrabile un provvedimento amministrativo o una conseguenza dell’autorizzazione ? Perché ho un dubbio anche su questo di conseguenza. In attesa. Grazie.

Sul punto non esiste un orientamento univoco neppure in giurisprudenza…

Ad esempio:

  1. secondo il TAR Liguria (sentenza n. 266/2017), l’istituto del silenzio assenso deve ritenersi applicabile anche all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile, in quanto le condizioni per garantire la sicurezza sono già contemplate dalla norma (Codice della Strada e relativo Regolamento); onde deve escludersi che la realizzazione di un passo carrabile conforme a quanto esplicitato sopra possa costituire una pericolo per la sicurezza della circolazione ovvero per l’incolumità pubblica. Il riferimento era ovviamente ai casi di esclusione del silenzio assenso previsti dall’art. 20 della L. 241/90, tra cui vi sono anche atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità
  2. secondo il TAR Umbria (sentenza n. 50/2026), invece, le disposizioni in materia di silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 non si applicano ai procedimenti riguardanti la pubblica incolumità: e la concessione di passo carrabile, incidendo direttamente sulla possibilità di circolazione e sosta sul sedime di uso pubblico, rientra in tale categoria. Nella medesima sentenza, il TAR Umbria ricorda poi altre sentenze del Consiglio di Stato secondo le quali la disciplina del silenzio assenso non è applicabile con riferimento alle istanze che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici (il passo carrabile può essere oggetto di canone di concessione).
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Ma il passo carrabile come cartello ecco è l effetto del provvedimento amministrativo giusto?

L’art. 120 del Regolamento del C.d.S. prevede che sulla parte alta del cartello deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
Quindi il rilascio del segnale di “passo carrabile” (fig. II.78) presuppone l’esistenza di un’autorizzazione.

Ultima domanda ma se si formasse il silenzio assenso sul cartello quale autorizzazione inserire?

Ammesso (con tutti i dubbi del caso) che si intenda optare per validità del silenzio assenso nel caso di istanza per autorizzazione di passo carrabile, direi che dovrebbe valere quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 20 della L. 241/90:

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a inviare d’ufficio l’attestazione di cui al primo periodo all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.
Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.

Per cui sul cartello potrebbero andare gli estremi dell’attestazione, oppure il riferimento al protocollo dell’istanza presentata in origine o dell’autodichiarazione del privato che attesti - in luogo dell’attestazione di cui sopra - il verificarsi del silenzio assenso dell’autorizzazione richiesta.

Il vero problema, però, secondo me, non è “cosa mettere sul cartello”, ma “perché” l’amministrazione non riesce a rilasciare l’autorizzazione (o il diniego) entro i termini di legge…

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