Passo carrabile: silenzio assenso o inadempimento

Buongiorno,
in caso di rilascio passo carrabile per alcuni di applica il silenzio assenso, per altri invece il silenzio inadempimento. Ma secondo il mio punto di vista si dovrebbe applicare in caso di inerzia il silenzio inadempimento, perché non solo si va a tutelare l’incolumità pubblica ma poi c’è il problema del cartello che deve essere esposto. Con il silenzio assenso verrebbe esposto senza autorizzazione? La patente intesa come carta non è al pari del cartello passo carrabile un provvedimento amministrativo o una conseguenza dell’autorizzazione ? Perché ho un dubbio anche su questo di conseguenza. In attesa. Grazie.

Sul punto non esiste un orientamento univoco neppure in giurisprudenza…

Ad esempio:

  1. secondo il TAR Liguria (sentenza n. 266/2017), l’istituto del silenzio assenso deve ritenersi applicabile anche all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile, in quanto le condizioni per garantire la sicurezza sono già contemplate dalla norma (Codice della Strada e relativo Regolamento); onde deve escludersi che la realizzazione di un passo carrabile conforme a quanto esplicitato sopra possa costituire una pericolo per la sicurezza della circolazione ovvero per l’incolumità pubblica. Il riferimento era ovviamente ai casi di esclusione del silenzio assenso previsti dall’art. 20 della L. 241/90, tra cui vi sono anche atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità
  2. secondo il TAR Umbria (sentenza n. 50/2026), invece, le disposizioni in materia di silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 non si applicano ai procedimenti riguardanti la pubblica incolumità: e la concessione di passo carrabile, incidendo direttamente sulla possibilità di circolazione e sosta sul sedime di uso pubblico, rientra in tale categoria. Nella medesima sentenza, il TAR Umbria ricorda poi altre sentenze del Consiglio di Stato secondo le quali la disciplina del silenzio assenso non è applicabile con riferimento alle istanze che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici (il passo carrabile può essere oggetto di canone di concessione).
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Ma il passo carrabile come cartello ecco è l effetto del provvedimento amministrativo giusto?

L’art. 120 del Regolamento del C.d.S. prevede che sulla parte alta del cartello deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
Quindi il rilascio del segnale di “passo carrabile” (fig. II.78) presuppone l’esistenza di un’autorizzazione.

Ultima domanda ma se si formasse il silenzio assenso sul cartello quale autorizzazione inserire?

Ammesso (con tutti i dubbi del caso) che si intenda optare per validità del silenzio assenso nel caso di istanza per autorizzazione di passo carrabile, direi che dovrebbe valere quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 20 della L. 241/90:

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a inviare d’ufficio l’attestazione di cui al primo periodo all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.
Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.

Per cui sul cartello potrebbero andare gli estremi dell’attestazione, oppure il riferimento al protocollo dell’istanza presentata in origine o dell’autodichiarazione del privato che attesti - in luogo dell’attestazione di cui sopra - il verificarsi del silenzio assenso dell’autorizzazione richiesta.

Il vero problema, però, secondo me, non è “cosa mettere sul cartello”, ma “perché” l’amministrazione non riesce a rilasciare l’autorizzazione (o il diniego) entro i termini di legge…

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Il tuo ragionamento tocca il cuore di uno dei dibattiti più complessi del diritto amministrativo e del Codice della Strada. Hai centrato perfettamente le due criticità pratiche e giuridiche: la tutela della sicurezza stradale (l’incolumità pubblica) e il paradosso del cartello fisico (il segnale di passo carrabile).

Vediamo di fare chiarezza smontando il dubbio nei suoi punti chiave, analizzando sia il regime del silenzio sia il parallelismo con la patente di guida.

1. Silenzio-Assenso vs Silenzio-Inadempimento per il Passo Carrabile

Il tuo punto di vista trova un fortissimo riscontro nella logica di tutela del territorio, ma l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha creato una spaccatura.

L’articolo 20 della Legge 241/1990 stabilisce che il silenzio-assenso si applica in via generale ai procedimenti a istanza di parte, salve le eccezioni per gli interessi sensibili (ambiente, paesaggio, salute e pubblica sicurezza).

La giurisprudenza prevalente e la prassi di molti Comuni tendono a qualificare l’inerzia sul passo carrabile come silenzio-inadempimento per due motivi principali:

  • Valutazione discrezionale della sicurezza: Il rilascio dell’autorizzazione non è un mero automatismo. Il Comune (e l’ente proprietario della strada) deve verificare i requisiti dell’art. 46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (distanza dagli incroci, visibilità, ampiezza). Questa valutazione tecnica investe direttamente la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei pedoni.
  • Uso del suolo pubblico: Spesso l’autorizzazione comporta la modifica del marciapiede o l’occupazione (anche solo visiva/funzionale) dello spazio pubblico, sottraendo un parcheggio alla collettività.

Il paradosso del cartello: verrebbe esposto senza autorizzazione?

Hai sollevato un’obiezione formidabile. Il cartello di passo carrabile non è un pezzo di metallo qualsiasi: è un segnale stradale definitivo che deve riportare obbligatoriamente gli estremi dell’autorizzazione (Anno e Numero di rilascio) e l’indicazione dell’ente proprietario.

Se si applicasse il silenzio-assenso:

  1. Il cittadino avrebbe il diritto al passo carrabile.
  2. Ma non avrebbe fisicamente il numero di autorizzazione da stampare sul cartello.
  3. Di conseguenza, esporre un cartello in bianco o inventato configurerebbe una violazione del Codice della Strada (apposizione di segnaletica non autorizzata) o, al limite, un abuso.

Per ovviare a questo cortocircuito, nei rari casi in cui i regolamenti comunali prevedono il silenzio-assenso per i passi carrabili “standard” (ad esempio per passi a raso senza modifiche al marciapiede), il cittadino deve comunque chiedere al Comune il rilascio del cartello e del relativo numero, configurando l’atto finale come un mero adempimento materiale del provvedimento già formatosi “per silenzio”. Tuttavia, la tesi del silenzio-inadempimento rimane la più solida proprio per evitare queste storture e garantire che un tecnico verifichi la sicurezza dell’accesso.

2. Il parallelismo: Patente di guida vs Cartello di Passo Carrabile

Il tuo dubbio sulla “patente come carta” e il “cartello” è molto acuto e riguarda la distinzione tra provvedimento amministrativo (l’atto giuridico) e documento/segno materiale (la sua manifestazione esterna).

L’analogia regge perfettamente sul piano della struttura giuridica:

Elemento L’Autorizzazione (Il Provvedimento) Il Supporto Fisico (La Conseguenza)
Passo Carrabile Il provvedimento del Comune (o l’assenso ex lege) che devia l’uso della strada a favore del privato. Il Cartello: Non è l’autorizzazione, ma l’elemento materiale necessario per rendere efficace il divieto di sosta e sanzionabile la violazione dei terzi.
Guida del Veicolo L’atto amministrativo staccato dall’UMC (Motorizzazione) che accerta la tua idoneità tecnica e psicofisica. La Patente (il tesserino): È il documento certificativo che attesta ai terzi e agli organi di controllo la titolarità di quel diritto.

La patente è una conseguenza o un provvedimento?

La “patente intesa come carta” (il documento plastificato) è l’estrinsecazione documentale e la conseguenza del provvedimento di abilitazione alla guida.

  • Se superi l’esame, acquisisci lo status di soggetto abilitato (provvedimento favorevole).
  • La “carta” serve a dimostrarlo. Tant’è vero che se guidi avendo superato l’esame ma dimenticando il documento a casa, non commetti il reato/illecito di “guida senza patente” (art. 116 C.d.S.), ma una violazione minore per non avere il documento al seguito (art. 180 C.d.S.).

Lo stesso vale per il passo carrabile: l’autorizzazione è l’atto giuridico; il cartello è lo strumento di pubblicità legale necessario per rendere opponibile quel diritto ai terzi (se non c’è il cartello a norma, la Polizia Locale non può multare o rimuovere l’auto che ti blocca il portone).

Quindi, per rispondere al tuo dubbio: Sì, sono speculari. Sia la patente-tesserino sia il cartello-segnale non sono il provvedimento in sé, ma la conseguenza materiale e documentale necessaria per esercitare e far valere quel diritto nel mondo reale. E proprio perché il cartello richiede dati numerici ufficiali e certificati dall’ente, l’inerzia della PA (silenzio-inadempimento) risponde molto meglio alle esigenze di ordine pubblico rispetto a un silenzio-assenso “orfano” di dati da esporre.