Pausa lavorativa dopo sei ore

Dopo sei ore normalmente ci dovrebbe essere una pausa di minuti trenta .
Come mai nel ente dove lavoro per tre giorni la settimana facciamo 6,20 e la pausa non viene applicata? La pausa di minuti 30 Viene applicata solo quando facciamo 8,30
Esiste un regolamento nazionale oppure è una regola dettata da un regolamento interno ?

Trascorse sei ore continuative di lavoro, il dipendente è obbligato ad effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti. Fanno eccezione gli operatori adibiti ad impianti fissi e legati a specifici orari di prestazione lavorativa, che in ogni caso devono essere appositamente esplicitati nel contratto di lavoro. In tali casistiche non rientrano chiaramente gli operatori d’ufficio che possono interrompere in qualsiasi momento la propria prestazione lavorativa per tale minimo lasso temporale, essendo privi di vincoli specifici.

In caso di rientro pomeridiano e negli enti privi di servizio mensa, il dipendente potrà ottenere un buono pasto laddove la pausa effettivamente fruita non sia inferiore a 30 minuti.
Il riferimento univoco nazionale è l’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il CCNL applicato ed eventuali regolamenti locali di organizzazione degli uffici e dell’orario di lavoro.

Non obbligando ad effettuare la pausa di 10 minuti, l’Ente semplifica lo svolgimento delle mansioni dei dipendenti, tuttavia esponendosi a rischi per la sicurezza del lavoratore in quanto non viene rispettato l’obbligo di pausa.
L’Ente inoltre si espone a rischi di danno erariale, laddove il surplus orario indebitamente maturato dai dipendenti, che pertanto può sommare 10 minuti di pausa obbligatoria non goduta per ciascun giorno lavorativo moltiplicato per ciascun dipendente, venga accumulato dai dipendenti ed usufruito arbitrariamente in veste di permessi orari, uscite anticipate, entrate posticipate, ecc.

Questo poichè, non rispettando l’obbligo di pausa di almeno 10 minuti ogni 6 ore lavorative, il dipendente, oltre a porsi in una condizione di rischio non usufruendo della pausa, accumula svariate ore nel corso della mensilità che possono essere utilizzate arbitrariamente per ridurre l’orario di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, venendo comunque retribuita per intero la giornata.
Il danno erariale pertanto è quantificabile nel numero di ore indebitamente usufruite da ciascun dipendente per ridurre l’orario di lavoro, accumulate a causa del mancato rispetto della pausa obbligatoria giornaliera.