Con la presente si chiedono chiarimenti circa l’interpretazione da dare al comunicato di proroga del presidente di ANAC del 18 giugno 2025. In particolare, quando il comunicato fa riferimento al fatto che è prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma
PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, a quali casi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD nel concreto ci si riferisce?
Tale proroga può permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare, in alternativa all’utilizzo della PAD, la piattaforma PCP semplicemente per il fatto che è più veloce e più semplice in termini di utilizzo rispetto al caricare una procedura di affidamento sulla PAD?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti pubblici, in particolare riguardo alle procedure di affidamento diretto e all’utilizzo delle Piattaforme di Acquisto Digitale (PAD). Le PAD sono strumenti digitali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici per facilitare e rendere più trasparenti le procedure di affidamento.
La normativa di riferimento in materia di appalti pubblici è il Codice degli appalti pubblici, che è stato aggiornato con il decreto legislativo 50/2016 e successivamente modificato da ulteriori normative, tra cui il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023). Queste norme stabiliscono le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti, compresi quelli di importo inferiore a 5.000 euro.
Il comunicato di proroga del presidente di ANAC del 18 giugno 2025, a cui fai riferimento, sembra introdurre una flessibilità temporanea nell’utilizzo delle procedure di affidamento diretto per importi inferiori a 5.000 euro, consentendo l’uso di un’interfaccia web alternativa fornita dalla Piattaforma PCP dell’Autorità in casi di “impossibilità o difficoltà” di ricorso alle PAD.
Le “impossibilità o difficoltà” di ricorso alle PAD potrebbero riferirsi a situazioni tecniche, come malfunzionamenti delle piattaforme, o a circostanze eccezionali che impediscono l’utilizzo delle PAD nel modo consueto. Tuttavia, l’interpretazione di queste condizioni dovrebbe essere basata su una valutazione oggettiva e non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una preferenza per la piattaforma PCP basata unicamente sulla sua maggiore semplicità o velocità di utilizzo.
In conclusione, mentre la proroga offre una maggiore flessibilità, l’intento non è quello di sostituire completamente le PAD con la piattaforma PCP per convenienza. Le stazioni appaltanti dovrebbero ricorrere a questa opzione solo in presenza di effettive difficoltà o impossibilità di utilizzare le PAD, mantenendo sempre come prioritari i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
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Bibliografia e link utili:
- Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016): Normattiva
- Nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023): Normattiva
- Sito ufficiale ANAC per aggiornamenti e comunicati: ANAC