PEC e notifiche

Buongiorno.
Se non mi sbaglio, il Garante ritiene di non poter utilizzare la PEC di una ditta, per notificare un verbale al CDS, a carico di persone fisiche.
Se così fosse, tale principio è da estendere anche agli illeciti amministrativi diversi dal CDS?
Se il trasgressore coincide con la persona che rappresenta l’impresa, posso comunque notificarlo con la PEC dell’impresa, sia all’uno come all’altro?
Immagino che la scelta del Garante è finalizzata ad evitare che tramite la PEC tutti coloro i quali leggono la posta elettronica, possano venire a conoscenza dei fatti che riguardano il trasgressore ma, è pur vero che il verbale, ha al suo interno i dati, sia del trasgressore, come dell’obbligato e l’obbligato deve pur sapere chi ha commesso l’illecito. Quindi, che senso avrebbe non poter notificare il verbale a mezzo PEC, quando, comunque, il nominativo del trasgressore sarebbe palesato dal verbale, ancorché non notificato in mani proprie?
Grazie

Nella notifica in mani proprie il messo identifica il destinatario e quindi si riducono i margini di errore nella consegna di documenti “personali” a soggetti terzi (da questo punto di vista non ha rilevanza che il documento contenga anche informazioni su obbligato in solido e viceversa).
Nell’uso della PEC “non personale” invece il soggetto ben potrebbe aver dato l’accesso a terzi in quanto convinto di ricevere materiali di natura professionale e non personale, per i quali accetta che altri ne abbiano visione.
La posizione del Garante è comprensibile.
Il problema risiede nella ASSENZA di uno strumento di Stato per la ricezione di informazioni/documenti che … sta per arrivare, ma ormai da anni.

Puntuale e preciso, come sempre.
L’unica cosa, faccio fatica a comprendere una questione: se io inoltro il verbale via PEC, alla ditta (solidalmente obbligata nella violazione) e nel verbale, ovviamente, compaiono i dati personali del trasgressore, chiunque della ditta, assegnatario della PEC, può prenderne visione.
Quindi, per il medesimo principio di cui sopra, come verrebbero tutelati i dati personali del trasgressore?

In questo caso la scelta di far vedere la casella elettronica è del titolare (che potrebbe anche non far accedere altri ma stampare il verbale e diffonderlo!) ma a quel punto il “problema” della tutela della riservatezza è suo.
Ciò che vanno garantite sono le procedure e le modalità di trattamento che non escludono in concreto possibili violazioni ma rendono tracciabili i passaggi

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e se il titolare fosse una Ditta individuale cambia qualcosa? In teoria la vede solo lui…

se fosse così bisogna comunque fare 2 verbali (trasgressore e ditta obbligata in solido) alla stessa PEC?