CS Corte Costituzionale
La pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con
ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l’ammontare
complessivo dei redditi aggiuntivi.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 depositata
oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), accogliendo una questione
sollevata dalla Corte dei conti del Lazio sull’articolo 1, comma 41, della legge
n. 335 del 1995, sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del
beneficiario.
Nella fattispecie, la titolare di una pensione di reversibilità, che per due
annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare il
trattamento pensionistico di una somma superiore all’importo di questi redditi.
La Corte ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in
contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta
a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con
chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame
familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli,
privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.
Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a
determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha
precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere
decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.
Roma 30 giugno 2022
