La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6633 del 12 marzo 2025 affronta il tema della giurisdizione, con particolare riguardo alla natura della procedura concorsuale contestata, definita dalla Regione Campania come “stabilizzazione”, e dalla parte ricorrente come procedura selettiva vera e propria.
Di seguito esplicito i principi e le conclusioni fondamentali emergenti dalla sentenza, con specifico riferimento alla questione della presunta stabilizzazione addotta:
Principi affermati dalla sentenza:
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Criterio di determinazione della giurisdizione:
La Corte ha ribadito che il criterio per determinare la giurisdizione (ordinaria o amministrativa) si basa non sulla definizione formale del ricorso, ma sul cosiddetto petitum sostanziale, ovvero sulla reale natura della domanda proposta, identificabile in base alla “causa petendi” (ragioni giuridiche e fattuali alla base della domanda) e al rapporto giuridico coinvolto nella controversia. - Nozione di “stabilizzazione” vs procedura selettiva concorsuale:
- È “stabilizzazione” quella procedura nella quale l’amministrazione procede esclusivamente alla verifica della sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge, senza spazi per discrezionalità valutativa.
- Al contrario, si ha procedura selettiva concorsuale, quindi con giurisdizione del Giudice Amministrativo, quando:
- È previsto un bando di concorso.
- Si effettua una valutazione comparativa tra candidati.
- Si forma una graduatoria di merito finale.
- Riparto della giurisdizione nel pubblico impiego:
- Il Giudice amministrativo è competente per controversie relative a procedure selettive concorsuali pubbliche, mentre al Giudice ordinario spettano le controversie relative ad atti interni adottati dalla P.A. nell’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato.
Applicazione dei principi al caso specifico trattato nella sentenza:
La controversia riguardava il ricorso di una candidata che contestava la legittimità della revoca di una procedura concorsuale per l’assunzione di dirigenti (Avvocatura regionale), in favore di una presunta procedura di “stabilizzazione”. Secondo la Regione Campania, quest’ultima non era un vero concorso, bensì una semplice operazione di riconoscimento formale di uno status già acquisito dai dipendenti coinvolti, assimilabile a una stabilizzazione.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che:
- La procedura contestata non si configura come mera “stabilizzazione” (che comporterebbe la sola verifica di requisiti già predeterminati senza discrezionalità valutativa), bensì come una vera e propria procedura concorsuale che includeva un bando pubblico, una valutazione comparativa e una graduatoria finale.
- Pertanto, ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, non di quello ordinario, confermando implicitamente che la posizione della ricorrente è tutelabile nella misura in cui l’interesse leso è rappresentato dalla violazione del diritto di partecipazione al concorso, da svolgersi secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di condizioni.
Conclusione finale della Corte:
La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulla controversia appartiene al Giudice amministrativo, rigettando l’assunto della Regione Campania circa la natura di mera stabilizzazione della procedura controversa e ribadendo che il giudice amministrativo è competente per giudicare sulla legittimità di provvedimenti organizzativi adottati nell’ambito di una procedura comparativa e concorsuale, quali quelli oggetto della controversia.
Pertanto, il principio fondamentale ribadito dalla Corte è che non è sufficiente la qualificazione formale (“stabilizzazione”) fornita dall’amministrazione per attrarre la controversia davanti al Giudice ordinario; occorre invece guardare alla sostanza effettiva del procedimento, che nel caso di specie era certamente riconducibile a una procedura selettiva con esercizio di discrezionalità amministrativa e comparazione concorsuale.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla questione oggetto del ricorso, respingendo l’eccezione della Regione Campania che aveva invece invocato la giurisdizione ordinaria
Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 26 11 2024) 12 03 2025, n. 6633 riparto giurisdizione-presunta stabilizzazione.pdf (91,7 KB)
ordinanza collegiale TAR che ha richiesto il regolamento di giurisdizione:
Tar CAMPANIA 3a sez ord. 2885-2024-N. 00623_2023 REG.RIC collegata a cass S.U. 6633-2025…pdf (211,6 KB)