Per la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere, anche solo potenziale, dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente. - Giurisprudenzappalti https://share.google/b5Uxtzx64aYoYk7Tk

Per la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere, anche solo potenziale, dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente. - Giurisprudenzappalti Per la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere, anche solo potenziale, dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente. - Giurisprudenzappalti

Cons. Stato n. 6150/2019: il conflitto di interessi sussiste anche in presenza di una sola asimmetria informativa potenziale

CONTENUTO

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sent. n. 6150/2019, per la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare un concorrente.

Il ragionamento dei giudici amministrativi si fonda sulla necessità di tutelare i principi di imparzialità, buon andamento e par condicio. La giurisprudenza chiarisce che se un operatore economico ha la possibilità di ottenere elementi conoscitivi o dati ignoti agli altri concorrenti, avvalendosi di un soggetto “vicino” alla stazione appaltante, si configura automaticamente un indebito vantaggio. Non è dunque necessaria la prova di una collusione effettiva o di un danno concreto, ma basta il rischio che la segretezza e la trasparenza della gara siano state compromesse.

Il quadro normativo di riferimento per tale principio si rinviene nell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e, in continuità, nell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023. Sul tema sono dirimenti anche gli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, espressi nelle delibere ANAC n. 494/2019 e n. 1014/2020.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questa pronuncia è l’abbassamento della soglia probatoria per l’esclusione di un concorrente o l’annullamento di una procedura: la mera potenzialità di un accesso privilegiato alle informazioni è di per sé idonea a inquinare la competizione, rendendo superflua la dimostrazione di un vantaggio economico reale o di una modifica del risultato finale della gara.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è richiesta una vigilanza massima sulle situazioni di vicinanza (personale o professionale) tra funzionari della stazione appaltante e soggetti privati. La mancata rilevazione di un’asimmetria informativa, anche solo potenziale, espone l’amministrazione al ricorso giurisdizionale e il dipendente a possibili contestazioni in sede di responsabilità disciplinare ed erariale dinanzi alla Corte dei Conti, per violazione degli obblighi di astensione e dei doveri di imparzialità.
  • Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Diritto Amministrativo e della legislazione sui contratti pubblici. È essenziale collegare il conflitto di interessi al principio di par condicio tra i concorrenti e alla trasparenza dell’azione amministrativa, ricordando la distinzione tra il vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) e il nuovo impianto normativo (D.Lgs. 36/2023).

PAROLE CHIAVE

Conflitto di interessi, Asimmetria informativa, Par condicio, Appalti pubblici, Consiglio di Stato, ANAC, Imparzialità.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cons. Stato n. 6150/2019: Sentenza che sancisce la sufficienza del carattere potenziale dell’asimmetria informativa per configurare il conflitto di interessi.
  2. D.Lgs. 50/2016, art. 42: Precedente disciplina normativa sul conflitto di interessi negli appalti.
  3. D.Lgs. 36/2023, art. 16: Disposizione del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativa al conflitto di interessi.
  4. ANAC n. 494/2019 e n. 1014/2020: Delibere dell’Autorità Anticorruzione che definiscono i criteri per individuare i vantaggi indebiti nelle gare.

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