Laddove un agente di Polizia Locale perda la la qualità di agente di pubblica sicurezza di cui all’art. 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65, a quali compiti potrà successivamente essere adibito senza perdere la qualifica di agente di Polizia Locale?
La qualità di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto ai sensi dell’art. 5 comma 2 della sopracitata L. 65/1986 è necessaria per lo svolgimento di TUTTI i compiti di cui al comma 1 del medesimo art. 5 (funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) o solo per quanto concerne le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza di cui al comma 1 c) ?
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