Performance DL 77/2021

Buongiorno,
non riesco a trovare la novità introdotta nel DL77/2021 in merito al Piano delle performance. Per favore potete indicarmela?
Grazie mille!

Delia

Non ci sono disposizioni particolari sulla PERFORMANCE nel DL 77/2021

Buongiorno Simone,
ho fatto questa domanda perché nel tuo utilissimo Cod762 sulla Prova orale, nel decalogo sul Ciclo della Performance citi al punto 5 il PIAO introdotto nel DL 77/2021, ma nel DL mi pare non ci sia alcun riferimento al PIAO e vorrei saperne qualcosa di più.
Grazie!
Delia

Ha sbagliato il riferimento. Si tratta del DL 80/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg

Art. 6

        Piano integrato di attivita' e organizzazione 
  1. Per assicurare la qualita’ e la trasparenza dell’attivita’
    amministrativa e migliorare la qualita’ dei servizi ai cittadini e
    alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione
    e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di
    accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
    ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui
    all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, con piu’ di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021
    adottano il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, di seguito
    denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
    in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
    della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e
    definisce:
    a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance
    secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, del
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo
    organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli
    obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al
    raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo
    sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
    manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del
    personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di
    carriera del personale;
    c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al
    Piano di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse
    e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle
    forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
    disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
    progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le
    modalita’ di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale
    maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso
    le attivita’ poste in essere ai sensi della lettera b);
    d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza
    dell’attivita’ e dell’organizzazione amministrativa nonche’ per
    raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
    e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare
    ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base
    della consultazione degli utenti, nonche’ la pianificazione delle
    attivita’ inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di
    completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti
    automatizzati;
    f) le modalita’ e le azioni finalizzate a realizzare la piena
    accessibilita’ alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei
    cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita’;
    g) le modalita’ e le azioni finalizzate al pieno rispetto della
    parita’ di genere, anche con riguardo alla composizione delle
    commissioni esaminatrici dei concorsi.
  3. Il Piano definisce le modalita’ di monitoraggio degli esiti, con
    cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
    rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti di
    cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche’ del
    monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto
    legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
    articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31
    dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al
    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
    dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
  5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
    decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica,
    adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
    all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani
    assorbiti da quello di cui al presente articolo.
  6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento
    della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
    previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9,
    comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un
    Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui
    al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita’ semplificate per
    l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
    con meno di cinquanta dipendenti.
  7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le
    sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
    ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo
    19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
    amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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