Perimetro dell'accesso civico generalizzato negli appalti

Il Consiglio di Stato con la sentenza 6 settembre 2021, n. 6220, sez.III, pone la questione dell’accesso civico generalizzato evidenziando come possa esistere un limite insuperabile alla possibilità di visionare dati che l’amministrazione non possiede direttamente ,soprattutto nei casi in cui dovrebbe approntare un lavoro spropositato per reperirli.

" 5 - Il perimetro dell’accesso, anche dell’accesso civico generalizzato, resta delimitato dalla disponibilità delle informazioni richieste, dovendosi escludere ogni qualvolta l’Amministrazione debba impegnarsi in attività eccessivamente onerose e paralizzanti dell’ordinaria attività amministrativa, contrarie a principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, perla raccolta di informazioni di cui non dispone direttamente e immediatamente e che, in ogni caso, sono già pubbliche.
E’ possibile, pertanto, respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro senza nulla aggiungere alle finalità di trasparenza e al diritto all’informazione dei cittadini che rappresentano la ratio dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2016(Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2021, n.60).

In sintesi, con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha “rimesso” alla discrezionalità dell’ente locali, la possibilità di respingere le richieste di accesso civico generalizzato quando sono manifestatamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, tralasciando “forse” l’aspetto più importante su cui ruota e pone le basi l’accesso civico (art.5 D.lgs 33/13 - 97/16) trasparenza e diritto di informazione

In allegato la sentenza evidenziata.
sent-cons-di-stato-62220-2021.pdf (194,3 KB)

Vincenzo

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