Buongiorno. In merito all’articolo 20 comma 6 del CCNL 21/05/2018 comparto EELL, che testualmente recita :“Decorsi la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso…”
Posto che per le categorie da C in su, il periodo di prova è di 6 mesi, è da interpretarsi che nei primi 3 mesi è dovuto il preavviso?
Buonasera Gianluca,
secondo la lettera dell’art. 20 del CCNL comparto funzioni locali , decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere liberamente dalrapporto di lavoro, senza vincolo di preavviso.
La normativa nulla dispone per il caso in cui ciascuna delle parti voglia recedere durante la prima metà del periodo di prova; pertanto, si deve ricorrere all’interpretazione analogica.
Al riguardo, le interpretazioni proponibili sono le seguenti:
- recesso per ciascuna delle parti contrattuali con l’osservanza del termine di preavviso;
- divieto di recesso per ciascuna delle parti contrattuali;
- divieto di recesso soltanto per l’Amministrazione
Ad avviso di chi scrive entrambe le parti hanno libertà di recesso ponendo quale interpretazione preferibile quella che vede nell’obbligo di preavviso l’unico vincolo, essendo la ratio del periodo di prova quella di verificare liberamente di essere adatti per lo svolgimento della mansione, lato lavoratore, funzione svolta invece lato Pubblica Amministrazione, già in sede di svolgimento del concorso
Saluti.
Simona