Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione | LavoriPubblici Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione | LavoriPubblici
Cons. Stato n. 7413/2025: L’ordine di demolizione prevale sulla fiscalizzazione se il ripristino è tecnicamente possibile
CONTENUTO
Il tema dell’annullamento del permesso di costruire e delle conseguenti sanzioni è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 19 settembre 2025, n. 7413. La pronuncia chiarisce i rigidi confini entro cui la pubblica amministrazione può optare per la cosiddetta “fiscalizzazione” dell’abuso in alternativa alla demolizione.
Secondo i giudici, l’ordine di demolizione emesso a seguito dell’annullamento di un titolo abilitativo deve essere considerato un atto vincolato. Il legislatore, attraverso l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, prevede che, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi procedimentali o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale applichi una sanzione pecuniaria sostitutiva.
Tuttavia, la sentenza specifica che tale sanzione può operare solo in presenza di una impossibilità tecnica di ripristino. Il Consiglio di Stato ha stabilito che:
- La fiscalizzazione non è una scelta discrezionale basata su ragioni di opportunità o convenienza economica.
- L’impossibilità di demolire deve essere oggettiva e assoluta.
- Se l’impossibilità tecnica non sussiste, l’amministrazione è obbligata a procedere con la demolizione e non può sostituirla con il pagamento di una somma di denaro.
In sintesi, il ripristino dello stato dei luoghi rimane la finalità primaria dell’ordinamento, mentre la sanzione pecuniaria resta un’ipotesi residuale applicabile esclusivamente quando la demolizione risulterebbe materialmente irrealizzabile.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce la natura doverosa della demolizione a seguito dell’annullamento del permesso di costruire. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 non costituisce una sanatoria automatica o una facoltà dell’amministrazione per ragioni economiche, ma un’eccezione subordinata alla prova rigorosa dell’impossibilità tecnica dell’intervento demolitorio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il responsabile dell’ufficio tecnico o il dirigente deve motivare analiticamente l’eventuale scelta di applicare la sanzione pecuniaria anziché la demolizione. Adottare una fiscalizzazione motivata solo da convenienza economica, in assenza di una comprovata impossibilità tecnica, espone il funzionario a profili di responsabilità per l’adozione di un atto illegittimo e potenziali rilievi in sede di controllo.
- Per il Concorsista: Il tema attiene alla disciplina dell’attività edilizia e del regime sanzionatorio nel Diritto Amministrativo. È fondamentale padroneggiare la distinzione tra atti vincolati e discrezionali e conoscere i presupposti applicativi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), spesso oggetto di domande nelle prove scritte e orali.
PAROLE CHIAVE
Permesso di costruire, demolizione, fiscalizzazione, sanzione pecuniaria, art. 38 d.P.R. 380/2001, Consiglio di Stato, atto vincolato, impossibilità tecnica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza Consiglio di Stato 19 settembre 2025, n. 7413: Definisce il carattere vincolato dell’ordine di demolizione e i limiti della sanzione pecuniaria sostitutiva.
- Art. 38 d.P.R. n. 380/2001: Disciplina gli interventi eseguiti in base a permesso annullato e prevede la sanzione pecuniaria in caso di impossibilità di ripristino.
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