Pertinenze dei pubblici esercizi

Salve.
Se i dehors, per la loro natura concessoria, non sono pertinenze dei pubblici esercizi, così come stabilito dalla circolare Mise 5560258, vero è che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è valido all’interno di dette strutture?
In assenza di norme statali di modifica, può pertanto un regolamento comunale derogare a tale previsione nella consapevolezza che trattasi di materia attinente la P.S.?
Grazie per la risposta.

Secondo me, quella risoluzione del MiSE è del tutto erronea. Il MiSE si perde in disquisizioni prettamente formali perdendo di vista la sostanza. Le risoluzioni sono pareri senza valenza normativa.

Dopo le ventiquattro i clienti che hanno il tavolo in veranda si devono alzare con bicchiere e bottiglia, entrare dentro il locale o quantomeno arrivare alla soglia, bere il vino e poi ritornare al tavolo per continuare a mangiare mentre gli stessi clienti dello stesso ristorante ma con tavolo sotto il tetto non avrebbero problemi. È logico che la ratio della norma non è quella: le pertinenze del locale fanno parte della stessa superficie di somministrazione complessiva, l’unità locale è unica.

La ratio della norma parla di aree pubbliche intendendo proprio qualcosa di poco controllabile che si contrappone agli esercizi di somministrazione in sede fissa.

A mio parere (mio parere personale) l’amministrazione comunale non dovrebbe tener conto della risoluzione (come infatti sta accadendo). Il ristorane è uno e la superficie di somm.ne data in concessione fa parte dell’unica superficie di somministrazione posta direttamente sotto il controllo dell’esercente, ricadente nell’abilitaizone ex art. 86 TULPS.

Vedi qua, mi ero già espresso per la precedente risoluzione:

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,47349.0.html

Art. 14-bis della legge 125/01
14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.

  1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, […]

Quello che non comprendo però è:
se i pp.ee. di somministrazione di alimenti e bevande, possono vendere e somministrare alcolici e superalcolici, anche fuori locale sul suolo pubblico concesso, continuamente, escluso l’arco temporale 3:00 - 6:00, perché molti sindaci per non dire moltissimi, limitano tale attività diciamo da mezzanotte alle 6:00 del mattino, ricorrendo a ordinanze extra ordinem?
Voglio dire se ciò è dettato da motivi di ordine pubblico, che interessano la stragrande maggioranze dei comuni, perché non viene modificata la norma?

Fuorchè in aree tutelate per interesse storico, archeologico, ecc., ovvero aree a rischio per ordine pubblico, non è possibile imporre orari generalizzati di chiusura agli esercizi pubblici, in quanto lederebbe il diritto costituzionale della libera iniziativa economica privata.

Meglio la NON contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis TUEL