PESTE SUINA - DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9

PESTE SUINA - DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9

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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA). (22G00017)
(GU n.40 del 17-2-2022)
Vigente al: 18-2-2022

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita’ animale («normativa in materia di sanita’ animale»);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della
Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare
disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste
suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione
nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia
della sanita’ animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e
dell’Unione europea, nonche’ al fine di salvaguardare le
esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica,
dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie;

                            Emana 
                 il seguente decreto-legge: 

                           Art. 1 

Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della
peste suina africana - PSA

  1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
    africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale
    di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
    della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
    cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza
    della specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per
    provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di
    intervento diretto, delle modalita’, dei tempi e degli obiettivi
    annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento
    della peste suina africana.
  2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita’
    alle disposizioni:
    a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle
    peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno
    2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12 del
    regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 15 maggio 2014;
    b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in
    popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.
  3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in
    conformita’ al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione
    del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la
    redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della
    salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
    transizione ecologica.
  4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere
    dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
    (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da
    rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della
    provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi
    rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di
    adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale
    finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto
    economico che l’epidemia puo’ arrecare all’intero settore suinicolo
    italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il
    rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione
    ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e
    a valutazione di incidenza ambientale.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
    i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei
    soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno
    delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto
    e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto
    svolgimento delle operazioni di prelievo e’ esercitata dal Comando
    delle Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
    Carabinieri nonche’ dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente
    per territorio.
  6. Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal
    presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti
    alle attivita’ di ispezione e controllo igienico sanitario da parte
    del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati
    raccolti nell’ambito delle attivita’ ispettive, nonche’ quelli
    derivanti dalle attivita’ di analisi effettuate dagli Istituti
    zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla
    Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario
    (VETINFO) del Ministero della salute.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
    Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della
    transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per
    i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
    e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per
    gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e
    modalita’ di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il
    confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti
    norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle
    disposizioni dei regolamenti edilizi.
    Art. 2

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA

  1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle
    attivita’ di cui all’articolo 1 e valutare l’efficacia delle misure
    adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
    Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
    salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
    alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e’
    nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
    monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per
    prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
    a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
    competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le
    strutture amministrative e tecniche regionali nonche’ gli enti
    territorialmente competenti per le finalita’ di cui all’articolo 1;
    b) verifica la regolarita’ dell’abbattimento e distruzione degli
    animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche’
    le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL
    competente.

  3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel
    termine previsto i piani di cui all’articolo 1, comma 1, il
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
    salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari
    regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per
    adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il
    Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma
    interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al
    Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla
    riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della
    regione o della provincia autonoma interessata.

  4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell’Unita’
    centrale di crisi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente
    della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per
    il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso
    il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell’ISPRA
    e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

  5. Il Commissario straordinario, per l’esercizio dei compiti
    assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio
    sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie
    animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute,
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero
    della transizione ecologica, regioni, province, Citta’ metropolitane,
    comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle
    Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
    Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca
    ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
    Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari del
    Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo
    svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine
    la Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari
    e’ potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita’ di
    personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni,
    in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’
    richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle
    proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e
    amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche,
    nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e
    delle Forze armate. Detto personale e’ posto, ai sensi dell’articolo
    17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
    comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
    rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento
    economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di
    appartenenza, che resta a carico della medesima.

  6. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle funzioni
    attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare
    gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo’ adottare
    con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto
    dei principi generali dell’ordinamento e del principio di
    proporzionalita’ tra misure adottate e finalita’ perseguite. Tali
    provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
    autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in
    volta interessate dal provvedimento.

  7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici
    mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
    Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli
    affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore
    periodo di dodici mesi. Del conferimento dell’incarico e’ data
    immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.

  8. L’incarico di Commissario straordinario e’ compatibile con altri
    incarichi pubblici ed e’ svolto a titolo gratuito.

  9. Sull’attivita’ del Commissario straordinario, il Presidente del
    Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce
    periodicamente al Parlamento.

  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
    alla Regione Sardegna.
    Art. 3

                        Sanzioni 
    
  11. Chiunque, nell’ambito delle attivita’ di attuazione dei Piani
    regionali di cui all’articolo 1, dello svolgimento di attivita’
    venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto
    coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale
    specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al
    servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

  12. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza della
    disposizione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di una sanzione
    amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione
    amministrativa e’ irrogata dal Prefetto territorialmente competente e
    si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
    legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
    Art. 4

                 Clausola di salvaguardia 
    
  13. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
    a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
    compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione.
    Art. 5

            Clausola di invarianza finanziaria 
    
  14. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.

  15. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del
    presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.
    Art. 6

                     Entrata in vigore 
    
  16. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2022

                        MATTARELLA 
    
                             Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                             dei ministri 
    
                             Speranza, Ministro della salute 
    
                             Patuanelli,     Ministro      delle
                             politiche  agricole  alimentari   e
                             forestali 
    
                             Cingolani,      Ministro      della
                             transizione ecologica 
    
                             Franco,  Ministro  dell'economia  e
                             delle finanze 
    
                             Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                             regionali e le autonomie 
    

Visto, il Guardasigilli: Cartabia