PESTE SUINA - DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9
DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9
Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA). (22G00017)
(GU n.40 del 17-2-2022)
Vigente al: 18-2-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita’ animale («normativa in materia di sanita’ animale»);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della
Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare
disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste
suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione
nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia
della sanita’ animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e
dell’Unione europea, nonche’ al fine di salvaguardare le
esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica,
dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della
peste suina africana - PSA
- Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale
di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza
della specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per
provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di
intervento diretto, delle modalita’, dei tempi e degli obiettivi
annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento
della peste suina africana. - I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita’
alle disposizioni:
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle
peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno
2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12 del
regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014;
b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in
popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021. - Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in
conformita’ al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione
del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la
redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
transizione ecologica. - I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da
rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della
provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi
rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di
adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale
finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto
economico che l’epidemia puo’ arrecare all’intero settore suinicolo
italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il
rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione
ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e
a valutazione di incidenza ambientale. - Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei
soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto
e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e’ esercitata dal Comando
delle Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri nonche’ dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio. - Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal
presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti
alle attivita’ di ispezione e controllo igienico sanitario da parte
del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati
raccolti nell’ambito delle attivita’ ispettive, nonche’ quelli
derivanti dalle attivita’ di analisi effettuate dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla
Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario
(VETINFO) del Ministero della salute. - Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per
gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e
modalita’ di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il
confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti
norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle
disposizioni dei regolamenti edilizi.
Art. 2
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA
-
Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 1 e valutare l’efficacia delle misure
adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e’
nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per
prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. -
Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le
strutture amministrative e tecniche regionali nonche’ gli enti
territorialmente competenti per le finalita’ di cui all’articolo 1;
b) verifica la regolarita’ dell’abbattimento e distruzione degli
animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche’
le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL
competente. -
Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel
termine previsto i piani di cui all’articolo 1, comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari
regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il
Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma
interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al
Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della
regione o della provincia autonoma interessata. -
Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell’Unita’
centrale di crisi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per
il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso
il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell’ISPRA
e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. -
Il Commissario straordinario, per l’esercizio dei compiti
assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio
sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie
animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero
della transizione ecologica, regioni, province, Citta’ metropolitane,
comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle
Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine
la Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari
e’ potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita’ di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni,
in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’
richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e
delle Forze armate. Detto personale e’ posto, ai sensi dell’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima. -
Il Commissario straordinario, nell’ambito delle funzioni
attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo’ adottare
con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento e del principio di
proporzionalita’ tra misure adottate e finalita’ perseguite. Tali
provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in
volta interessate dal provvedimento. -
Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici
mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli
affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore
periodo di dodici mesi. Del conferimento dell’incarico e’ data
immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. -
L’incarico di Commissario straordinario e’ compatibile con altri
incarichi pubblici ed e’ svolto a titolo gratuito. -
Sull’attivita’ del Commissario straordinario, il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce
periodicamente al Parlamento. -
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla Regione Sardegna.
Art. 3Sanzioni
-
Chiunque, nell’ambito delle attivita’ di attuazione dei Piani
regionali di cui all’articolo 1, dello svolgimento di attivita’
venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto
coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale
specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al
servizio veterinario dell’ASL competente per territorio. -
Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione
amministrativa e’ irrogata dal Prefetto territorialmente competente e
si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Art. 4Clausola di salvaguardia
-
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 5Clausola di invarianza finanziaria
-
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. -
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 6Entrata in vigore
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2022MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Cingolani, Ministro della transizione ecologica Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia