buongiorno, mi sono persa in qualche buco normativo.
è stata presentata una verifica di assoggettabilità a VAS per un piano esecutivo convenzionato.
verificati gli enti con competenze ambientali dal presidente dell’organo tecnico comunale vengono inviate richieste pareri (conferenza dei servizi) ad ARPA, Provincia, ASL, soprintendenza archeologica e belle arti (vincolo paesaggistico), ente gestore della pubblica fognatura…
essendo una RSA l’art 8/ter del Dlgs 502/92 dice che:
"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il
Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di
compatibilita’ del progetto da parte della regione. Tale verifica e’
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilita’ ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
il di cui legge è stata abrogata dal 380/01 ma era la concessione edilizia…
la domanda è: non andrebbe già tirata in mezzo la Regione per capire che quel piano possa essere qualcosa di socio-sanitario? se la Regione poi dice no che senso aveva fare prima una Verifica di vas?
mi sembra insensato con la razionalizzazione delle procedure amministrative chiamare gli enti a limitarsi a dire se possono stare li dei muri e rimandare tutto a una futura sede di permesso a costruire. che serviva sapere che si variava il piano regolatore e che era una RSA altrimenti? quindi se NO alla prima domanda è giusto quindi dimenticarsi di una RSA lasciare il parere regionale in un postumo permesso a costruire immagino convenzionato che richiede un’altra conferenza dei servizi art 28bis 380/01?