Siamo in Piemonte. A seguito di un sopralluogo della ASL in una Azienda Sanitaria Locale.
All’art 13 (sanzioni) della LR 3 del 11/03/2015 il comma 9 dice che “Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000,00” . Il regolamento a cui si riferisce è il 9R del 15/05/2017 in cui l’ Allegato A art 10 recita
(Prescrizioni anti-legionellosi) 1. Le strutture alberghiere sono tenute ad individuare la figura del responsabile ai fini dell’identificazione e della valutazione del rischio legionellosi, a dotarsi di idoneo documento aggiornato periodicamente e a garantire l’esecuzione e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio, secondo le prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015"
l’art 14 della LR delega le funzioni sanzionatorie talvolta al Comune e talvolta alla Provincia. Tra gli organi accertatori c’è anche la ASL (delegata dalla Regione non in modo molto esplicito dalla LR 35/1996).
E’ applicabile la sanzione per la mancanza di piano e misure anti legionella? se si chi sono gli organi accertatori? e l’autorità competente? e quale è l’importo del pagamento in misura ridotta del verbale di contestazione quando c’è solo il massimo?
grazie