PIANO DEI CONTI INTEGRATO - aggiornamento 2022
**DECRETO 25 novembre 2021 **
Aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai
sensi dell’articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4
**del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (21A07258) **
(GU n.297 del 15-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 45)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante
disposizione di attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili, ed in particolare l’art. 4, il quale ha disposto che le
amministrazioni pubbliche in regime di contabilita’ finanziaria siano
tenute ad adottare un comune Piano dei Conti integrato costituito da
conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita’
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni
criteri di contabilizzazione;
Visto il comma 2 del predetto art. 4, il quale dispone che le voci
del Piano dei Conti siano definite in coerenza con il sistema delle
regole contabili di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, nonche’ con le regole definite in ambito
internazionale dai principali organismi competenti in materia, con
modalita’ finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n.
479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione
del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al
Trattato che istituisce la Comunita’ europea, come modificato dal
regolamento (UE) n. 220/2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132 che definisce lo schema del Piano dei Conti integrato per le
amministrazioni pubbliche in regime di contabilita’ finanziaria ed in
particolare l’art. 1, comma a) che definisce amministrazioni
pubbliche le amministrazioni in contabilita’ finanziaria di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato per
le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 40 della legge
31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l’art. 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, concernenti le misure di garanzia per il pagamento tempestivo
dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista l’articolazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza
in sei missioni che rappresentano «aree tematiche» strutturali di
intervento, e in particolare la missione 1 «digitalizzazione,
innovazione, competitivita’ e cultura», che comprende la riforma 1.11
concernente «Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche
amministrazioni e del sistema sanitario»;
Vista la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia
europea del 28 gennaio 2020 nei confronti dell’Italia per non aver
ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direttiva europea sulla
lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
2011/7/UE;
Considerate le modifiche e le integrazioni del Piano dei Conti, di
interesse degli enti territoriali, promosse dalla Commissione per
l’armonizzazione contabile ai sensi dell’art. 4, comma 7-ter del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, e dei
due sottogruppi in seno ad essa costituiti, incaricati,
rispettivamente, delle tematiche afferenti i comuni di piccole
dimensioni;
Considerato il comma 4 dell’art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91 che dispone che gli aggiornamenti del Piano dei
Conti allegato al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132, siano predisposti dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e approvati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
Considerato che l’art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica prevede che gli aggiornamenti del Piano dei Conti,
adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito del medesimo Ministero;
Decreta:
Art. 1
Piano dei Conti integrato
-
Il Piano dei Conti integrato, finanziario ed
economico-patrimoniale, di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e’ integralmente
sostituito da quello di cui all’allegato 1 al presente decreto ed
entra in vigore con riferimento all’esercizio 2022.
Art. 2Pubblicazione
-
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2021Il Ministro: Franco ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
ALLEGATO
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