Buongiorno,
vorrei sottoporre un quesito relativo all’efficacia delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata attualmente in corso di formazione.
Da consultazione degli elaborati del progetto di PPR, un’area agricola oggetto di intervento sembrerebbe ricadere all’interno di una “zona di interesse archeologico” individuata ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004.
Tuttavia, dagli atti regionali reperibili (tra cui DGR Basilicata n. 9 del 13/01/2025), il PPR risulta ancora in fase propedeutica all’adozione e non sembrerebbe formalmente adottato ai sensi dell’art. 36-bis della L.R. 23/1999.
In particolare, l’art. 36-bis della L.R. Basilicata n. 23/1999 prevede:
- al comma 2, che il PPR venga sottoposto preliminarmente all’adozione alla procedura di VAS e alla validazione del Comitato Tecnico Paritetico;
- al comma 3, che solo successivamente la Regione proceda all’adozione del PPR con deliberazione della Giunta regionale;
- al comma 7, che l’efficacia del PPR sia subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo con MiBACT e MATTM.
Le NTA del progetto di PPR riportano inoltre:
- all’art. 60 (“Disposizioni di salvaguardia”) che le prescrizioni sono sottoposte a misure di salvaguardia “a far data dall’adozione del PPR”;
- all’art. 61 (“Disposizioni transitorie”) che la delimitazione dei beni paesaggistici si applica “a far data dall’adozione del PPR”;
- all’art. 62 (“Efficacia del PPR”) che il piano “diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione”.
Il quesito interpretativo riguarda quindi il rapporto tra:
- adozione del PPR;
- efficacia del piano;
- operatività delle misure di salvaguardia.
In particolare:
in assenza di formale adozione del PPR, le delimitazioni delle “zone di interesse archeologico” e le relative prescrizioni contenute nelle NTA del progetto di piano possono considerarsi già efficaci e cogenti ai fini autorizzativi?
Oppure le misure di salvaguardia previste dagli artt. 60 e 61 operano esclusivamente successivamente all’adozione formale del piano, mentre l’efficacia piena del PPR decorre solo:
- dalla pubblicazione sul BUR ai sensi dell’art. 62 delle NTA;
- e dalla sottoscrizione dell’Accordo previsto dall’art. 36-bis comma 7 della L.R. 23/1999?
Nel caso specifico, l’intervento consiste in opere di miglioramento fondiario mediante parziale rimodellazione morfologica e utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, senza nuova edificazione né attività estrattiva.