Buongiorno, dato che si tratta di argomento nuovo per me, sapresti darmi tutti i riferimenti normativi in merito alla pianta organica delle farmacie? ho trovato alcune disposizioni ma non ho certezza di avere il quadro completo.
grazie.
Gli attori amministrativi principali della materia sono
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la Regione per l’adozione dei bandi ai fini dell’assegnazione delle farmacie. Per l’istituzione delle farmacie “aggiuntive”.
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la ASL e l’Ordine come organi di vigilanza / controllo e consultivi
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il Comune per
-il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e al trasferimento;
-la zonizzazione (ex pianta organica) - Delibera di Giunta nonostante sia una pianificazione - (vedi l’evoluzione giurisprudenziale di cui alla sentenza del CdS n. 6998/2019).
-l’adozione delle ordinanze orari / turni;
-esercizio delle farmacie c.d. “pubbliche” (anche tramite persone giuridiche ad hoc);
-applicazione delle sanzioni
relativamente alla pianta organica, sono da citare gli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968 (come modificati nel 2012). Sono le disposizioni più importanti perché dettano le basi di tutta la disciplina amministrativa.
Il provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche e della loro ubicazione era originariamente posto in capo al Comune e alla Provincia. Poi fu traslato tra le competenze regionali in seguito all’approvazione del D.P.R. n. 4/1972 -art. 1, co. 2, lett. l) e m), con il quale fu attribuito alle Regioni il compito di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica riconoscendo una funzione consultiva in capo al Comune. Alcune leggi regionali sono settate ancora su questo ma sono inapplicabili. ADESSO, il potere di pianificazione e di revisione ricade in capo al Comune che deve acquisire il parere obbligatorio anche se non vincolante delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.
Adesso la locuzione “pianta organica” non è più rinvenibile nella normativa ma le Amministrazioni continuano ad usarla. Se n’è occupata anche la giurisprudenza, vedi, ad esempio, il CdS n. 6237/2019:
Sebbene la nuova legge (dall’art. 11, D.L. n. 1 del 2012) non faccia riferimento alla pianta organica, compete comunque al Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità , contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.
Vedi anche Consiglio di Stato n. 652/2017 ( e moltre altre)