Pianta organica farmacie

Buongiorno, dato che si tratta di argomento nuovo per me, sapresti darmi tutti i riferimenti normativi in merito alla pianta organica delle farmacie? ho trovato alcune disposizioni ma non ho certezza di avere il quadro completo.
grazie.

Gli attori amministrativi principali della materia sono

  • la Regione per l’adozione dei bandi ai fini dell’assegnazione delle farmacie. Per l’istituzione delle farmacie “aggiuntive”.

  • la ASL e l’Ordine come organi di vigilanza / controllo e consultivi

  • il Comune per

-il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e al trasferimento;
-la zonizzazione (ex pianta organica) - Delibera di Giunta nonostante sia una pianificazione - (vedi l’evoluzione giurisprudenziale di cui alla sentenza del CdS n. 6998/2019).
-l’adozione delle ordinanze orari / turni;
-esercizio delle farmacie c.d. “pubbliche” (anche tramite persone giuridiche ad hoc);
-applicazione delle sanzioni


relativamente alla pianta organica, sono da citare gli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968 (come modificati nel 2012). Sono le disposizioni più importanti perché dettano le basi di tutta la disciplina amministrativa.

Il provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche e della loro ubicazione era originariamente posto in capo al Comune e alla Provincia. Poi fu traslato tra le competenze regionali in seguito all’approvazione del D.P.R. n. 4/1972 -art. 1, co. 2, lett. l) e m), con il quale fu attribuito alle Regioni il compito di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica riconoscendo una funzione consultiva in capo al Comune. Alcune leggi regionali sono settate ancora su questo ma sono inapplicabili. ADESSO, il potere di pianificazione e di revisione ricade in capo al Comune che deve acquisire il parere obbligatorio anche se non vincolante delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

Adesso la locuzione “pianta organica” non è più rinvenibile nella normativa ma le Amministrazioni continuano ad usarla. Se n’è occupata anche la giurisprudenza, vedi, ad esempio, il CdS n. 6237/2019:

Sebbene la nuova legge (dall’art. 11, D.L. n. 1 del 2012) non faccia riferimento alla pianta organica, compete comunque al Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.

Vedi anche Consiglio di Stato n. 652/2017 ( e moltre altre)

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