PIAO: istruzioni per l’uso

Nota sul nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione

A chi ci dovesse chiedere se il PIAO è una semplificazione del lavoro degli uffici comunali, risponderemmo laconicamente che in realtà non si semplifica nulla, forse si accorpa qualcosa e soprattutto, adesso che il Governo è dimissionario, non sappiamo bene cosa succederà.

Brunetta, già nella sua precedente esperienza come ministro, venne aspramente criticato nel 2009 per l’introduzione della “performance” nella PA; notiamo solo che i dipendenti pubblici vengono ancora valutati, dopo 13 anni, come aveva disposto Brunetta e i grandi critici di quella riforma si sono eclissati, tant’è che nessuno è riuscito a partorire un’alternativa.

Potrà non piacere, ma probabilmente, questo nuovo adempimento è destinato a durare per molto tempo, quindi si rassegnino i critici, ma dovremo adeguarci. Certamente questo è un nuovo adempimento e dovremo imparare a predisporlo.

  1. Le norme e il regolamento

La storia di questo provvedimento, come di tutte le norme degli ultimi anni, è abbastanza travagliata, c’è una norma adottata con Decreto legge, poi modificata e integrata diverse volte; c’è un DPR che funge da regolamento per ridurre e accorpare gli altri provvedimenti e poi c’è un DM, che vale come vero e proprio regolamento di accompagnamento alla compilazione, comprensivo dello schema di PIAO; vediamo questi passaggi normativi:

  • Con l’art. 6 del D.L. 9-6-2021 n. 80: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” viene introdotto il “Piano integrato di attività e organizzazione”.

La legge di conversione 113/2021 e una serie di altri decreti ne aggiustano il contenuto che oggi risulta essere [riportiamo solo i passaggi più importanti]:

Art. 6. Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, […], con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, […]

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance […];

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, […]

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, […]

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia […];

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, […]

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, […], sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. […] è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni […]

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni […]

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 […]

7-bis. Le Regioni, […]

8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane**.*

  • Viene poi emanato il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81: “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, che prevede:

Art. 1. Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

1. […] per le amministrazioni pubbliche […], con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) […] (Piano dei fabbisogni) […] (Piano delle azioni concrete);

b) […] (Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio);

c) […] (Piano della performance);

d) […] (Piano di prevenzione della corruzione);

e) […] (Piano organizzativo del lavoro agile);

f) […] (Piani di azioni positive).

2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

3. […]

Art. 2. Disposizioni di coordinamento

1. Per gli enti locali […], il piano dettagliato degli obiettivi […] e il piano della performance […], sono assorbiti nel PIAO.

2. […], le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

Art. 3. Monitoraggio

1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’Autorità nazionale anticorruzione effettuano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un’attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO […]

  • Infine (almeno per ora), il Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con firma in data 24/06 (Brunetta) e in data 30/06 (Franco), ha emanato il decreto Ministeriale con il “Regolamento”.

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

[…] 2. Al fine di adeguare il Piano integrato di attività e organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni, il presente decreto, definisce, altresì, le modalità semplificate per l’adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Composizione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Il Piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell’amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del piano integrato di attività e organizzazione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, […].

2. Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario […]

Articolo 3 (Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione)

1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:

1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;

2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

3) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall’azione amministrativa, inteso come l’incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

b) Performance: la sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell’amministrazione.

Essa deve indicare, almeno:

1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;

2) gli obiettivi di digitalizzazione;

3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell’amministrazione;

4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere.

c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, […]:

1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;

2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell’ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo;

3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;

4) l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n . 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;

5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l’adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

6) il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure;

7) la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

2. Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione.

Articolo 4 (Sezione Organizzazione e Capitale umano)

1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall’amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

2) la garanzia di un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

3) l’adozione ogni adempimento al fine di dotare l’amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

4) l’adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;

5) l’adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1) la capacità assunzionale dell’amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Articolo 5 (Sezione Monitoraggio)

1. La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 6 (Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti)

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Articolo 7 - (Redazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Articolo 8 (Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria)

1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 9 (Monitoraggio dell’attuazione della disciplina sui Piani integrati di attività e organizzazione e delle performance organizzative)

1. […], gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato di attività e organizzazione è comunque redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Articolo 10 (Sanzioni)

1. […] trovano applicazione […] – vedi prossimo paragrafo -

Articolo 11 (Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. […] Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. […]

Articolo 12 (Formazione e qualificazione del personale)

1. Al fine di assicurare una adeguata formazione e qualificazione al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto alla redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica predispone e divulga, alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, ivi incluse quelle di cui all’articolo 6 del presente decreto, specifici moduli formativi coerenti con i nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell’ambito dei piani di formazione già previsti e finanziati a legislazione vigente e adotta apposite linee giuda per il coordinamento dei contenuti delle sezioni del Piano.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno 2022, attiva sul proprio sito un portale per l’inserimento del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni, ove sono consultabili le linee guida elaborate dalle competenti autorità, ed è reso disponile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche amministrazioni che lo richiedano.

[…]

Al decreto viene allegato poi lo schema tipo di PIAO con le relative istruzioni per la compilazione ed adozione:

[LINK https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_PIAO_24_giugno_2022_0.pdf ]

  1. Gli atti degli altri soggetti – l’ANAC e l’ANCI

Accanto a questa imponente massa di norme, va da subito segnalato che il legislatore non ha risolto una duplicazione di funzioni simili.

Contenuto principale del nuovo PIAO è, infatti, la sottosezione sui rischi corruttivi, dove l’ANAC ha previsto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, continui ad avere la sua funzione di impulso e di predisposizione di quello che si chiama “PTPCT -Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza”.

L’ANAC, pur sapendo dell’emanazione delle norme in materia di PIAO, ha adottato:

Senza fare troppa fatica possiamo definire due binari paralleli, in cui si annidano possibili duplicazioni che saranno sicuramente limitate nel PIAO, ma non potranno essere risolte definitivamente.

La tabella che segue dà un’idea di questa duplicazione.

Ente/autorità Soggetto decentrato Attività da controllare e promuovere Obblighi di pubblicazione
Funzione Pubblica (Ministro) OIV o strutture similari Performance e simili In Amministrazione Trasparente e sul portale PIAO - FP
ANAC (Autority) RPCT – obbligatoria in ogni PA Anticorruzione e Trasparenza In Amministrazione Trasparente e sul portale PTPCT - ANAC

Sembra banale, ma se le due programmazioni/pianificazioni entrano nel PIAO, che senso ha avere due strutture diverse e parallele? Perché pubblicare questi Piani sia sul sito Anac che sul sito della Funzione pubblica ?

Nei comuni, questi aspetti diventano macroscopici se si pensa che entrambe le funzioni afferiscono in qualche modo alle funzioni dei segretari comunali …

Vale la pena anche fare una considerazione sul ruolo dell’ANCI, che prevista all’art. 270 del TUEL, sta diventando sempre di più un ente di rappresentanza unitaria dei comuni, anche nei confronti dei ministeri. A tal fine segnaliamo che ha pubblicato:

  1. Focus sulle sanzioni

Prima di fare le nostre considerazioni finali, vale la pena fare due approfondimenti: uno sulle sanzioni e l’altro sui termini relativi all’adozione del PIAO.

Se il PIAO non viene adottato, si applicano le seguenti sanzioni:

  • divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti (art. 10, c.5, D.lgs. n. 150/2009);
  • impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10, c.5, D.lgs. n. 150/2009);
  • applicazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, c. 5, l. b).

Le linee guida dell’ANCI, in relazione a questi aspetti mettono in evidenza gli orientamenti prevalenti della Corte dei Conti, in caso di mancata o ritardata adozione del Piano della Performance, e dell’ANAC, in caso di mancata o ritardata adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, al fine di meglio comprendere come il regime sanzionatorio si potrà applicare al PIAO.

Con riferimento agli orientamenti della Corte dei Conti, in caso di mancata o ritardata adozione del Piano della Performance, si richiama la deliberazione n. 73/2022 della Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, dalla quale possiamo trarre le seguenti indicazioni:

  • L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli Enti locali), richiama le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5, del D. Lgs. 150/2009 sulle quali grava l’obbligo di “(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)”.
  • Il Comune ha approvato il Peg in lieve ritardo rispetto ai termini di legge (entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione), rinviando altresì la formalizzazione del Piano della performance ad un successivo provvedimento, non organicamente unificato al PEG. Per quanto prima argomentato, si riscontra che il comune, approvando il Piano della performance ad oltre sei mesi di distanza dal PEG, ha adempiuto con ritardo rispetto ai termini di legge sopra identificati. Di talché, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009.

Con riferimento agli orientamenti dell’ANAC in caso di mancata o ritardata adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si richiamala deliberazione n. 287 del 14 giugno 2022, dalla quale si possono trarre le seguenti indicazioni:

  • incapacità da parte dell’Ente di fornire evidenze documentali dalle quali risulti che abbia dato avvio all’attività propedeutica all’elaborazione del Piano;
  • assenza di sollecitazioni da parte del Sindaco e della Giunta nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affinché predisponesse il piano.
  • L’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. La deliberazione in esame evidenzia anche che il Piano è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.
  • La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui deve potersi ricavare traccia dalla consultazione del sito o, eventualmente, ne deve essere fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.
  1. Focus sui termini di approvazione/adozione

Sul tema va ricordato che, per gli enti locali, il termine è correlato all’approvazione del bilancio di previsione e che, a partire dal 2023, la scadenza sarà il 31 gennaio oppure, in caso di proroghe, di 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

L’ANCI, in tal senso, nel Quaderno evidenzia che riguardo all’anno 2022, in base all’articolo 8, comma 3, del DM 30 giugno 2022 il termine per gli enti locali è differito di 120 giorni rispetto a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Le possibili letture quindi sono due:

  • 120 giorni si calcolano dalla data di approvazione del preventivo dell’ente;
  • 120 giorni si calcolano dal termine generale del 31 luglio

L’ANCI ritiene condivisibile la seconda ‘linea’, che darebbe la possibilità agli enti di approvare il PIAO fino al 30 novembre.

Considerando questo ‘dubbio’, l’ANCI consiglia agli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione di adottare una deliberazione ricognitiva di tutti i piani già approvati ora assorbiti nel Piao.

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