Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2021
Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato. (21A03650)
(GU n.141 del 15-6-2021)

                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                       E DELLE FINANZE 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale
dello Stato» e, in particolare, l’art. 230 che al secondo comma
prevede che «Le somme da versarsi in denaro possono essere spedite
alla Tesoreria col mezzo di titoli postali […]» e al quarto comma
recita «Per il versamento di somme relative a particolari servizi
possono essere utilizzati, sentito il Ministro del Tesoro, conti
correnti postali “dedicati” intestati a una sola sezione di Tesoreria
provinciale»;
Visto il Codice per l’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, l’art. 5 che
prevede che:
le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di
pagamento elettronico, utilizzando la piattaforma tecnologica, messa
a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso
il Sistema pubblico di connettivita’, per l’interconnessione e
l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati;
i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti
a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della
piattaforma tecnologica di cui al punto precedente;
Vista la legge di contabilita’ e finanza pubblica (legge 31
dicembre 2009, n. 196) e, in particolare, l’art. 44-quater che al
comma 1 prevede che «Le amministrazioni dello Stato possono gestire
risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui
cio’ sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare.
In assenza di apposita previsione normativa, l’apertura di un conto
bancario o postale e’ autorizzata dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su
richiesta dell’amministrazione competente, debitamente motivata e
documentata»;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007
e, in particolare, gli articoli 45, 47, 49, 51 e 52, che dettano
disposizioni per il versamento nei conti correnti postali delle
Tesorerie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, che all’art. 4 regola l’utilizzo del bollettino di conto
corrente postale;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e Poste italiane S.p.a., per il triennio 2020-2022, in
data 22 maggio 2020 - approvata e resa esecutiva con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2020, che
regola, tra l’altro, le operazioni di incasso e pagamento svolte da
Poste per conto dello Stato;
Tenuto conto che la predetta convenzione, all’art. 3, comma 1,
punto e), prevede la possibilita’ di «eventuali altri servizi che le
amministrazioni statali dovessero ritenere di affidare a Poste,
relativi a incassi e pagamenti, anche in vista della diffusione di
strumenti telematici evoluti, tra i quali il sistema informatizzato
dei pagamenti PagoPA, da regolare con apposite convenzioni tra Poste
e le amministrazioni di volta in volta interessate»;
Considerata l’esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio
ai soggetti tenuti a effettuare versamenti alla Tesoreria statale per
il tramite del canale postale e alle amministrazioni statali titolari
delle relative gestioni, di sviluppare un sistema che consenta una
migliore operativita’, avvalendosi di strumenti telematici idonei;
Valutata la proposta di efficientamento avanzata da Poste italiane
S.p.a., con lo sviluppo di un’apposita procedura denominata
«Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato», la cui
realizzazione consentira’ una semplificazione e razionalizzazione
delle procedure che si avvalgono del canale postale;
Preso atto dell’impegno di Poste italiane S.p.a. a sviluppare il
progetto, secondo quanto concordato con il Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuta la necessita’ di aggiornare la disciplina dei termini e
delle modalita’ di esecuzione dei versamenti a favore della Tesoreria
statale per il tramite del canale postale, per tenere conto delle
innovazioni che scaturiscono dalla realizzazione della Piattaforma
incassi;

                          Decreta: 

                           Art. 1 

               Procedura «Piattaforma incassi» 
  1. Il versamento su conto corrente postale di somme destinate al
    bilancio dello Stato o a conti intestati all’amministrazione statale
    e aperti presso la Tesoreria dello Stato si avvale di una procedura
    informatica, denominata «Piattaforma incassi per le amministrazioni
    dello Stato» (di seguito anche «Piattaforma incassi»), resa
    disponibile da Poste italiane S.p.a. (di seguito anche «Poste»).

  2. La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti,
    anche spontanei, che soggetti pubblici e privati effettuano,
    utilizzando il canale postale, in favore dell’amministrazione statale
    e ai pagamenti richiesti dalla stessa amministrazione.

  3. La procedura «Piattaforma incassi» e’ integrata con la
    piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    Art. 2

             Versamenti tramite la procedura 
                  «Piattaforma incassi» 
    
  4. La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti
    effettuati sui conti correnti postali intestati:
    a. alla Tesoreria statale, nella forma di conti correnti postali
    «dedicati», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, del regio decreto
    23 maggio 1924, n. 827, destinati al versamento di somme relative a
    particolari servizi;
    b. alla singola amministrazione statale cui e’ affidata la
    gestione di specifiche entrate, qualora autorizzata all’utilizzo del
    conto corrente postale da una norma di legge o regolamentare, ovvero
    dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
    dell’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  5. I conti correnti postali di cui al comma 1 sono destinati
    unicamente alla gestione degli incassi di cui al comma 2 dell’art. 1,
    individuati tramite la registrazione di cui al comma 5 del presente
    articolo. Le amministrazioni dello Stato non possono utilizzare detti
    conti per la riscossione di entrate diverse da quelle oggetto di
    registrazione.

  6. Per le entrate gia’ versate su conti correnti postali intestati
    alle articolazioni periferiche della Tesoreria dello Stato, diversi
    da quelli di cui alla lettera a. del comma 1, le amministrazioni
    statali interessate, sentito il Ministero dell’economia e delle
    finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
    richiedono l’apertura di conti correnti postali dedicati, intestati
    alla Tesoreria dello Stato, che sono gestiti con le procedure della
    «Piattaforma incassi».

  7. Per usufruire delle funzionalita’ della «Piattaforma incassi»,
    la singola amministrazione statale sottoscrive un modulo di adesione
    al servizio messo a disposizione da Poste.

  8. Tramite la «Piattaforma incassi» Poste rende disponibile alle
    amministrazioni dello Stato, titolari della gestione di entrate per
    le quali e’ previsto il versamento su conto corrente postale, un
    cruscotto sul quale sono registrati, per ogni tipologia di entrata:
    a. il numero e l’intestazione del conto corrente postale su cui
    effettuare il versamento;
    b. l’importo da versare, con riferimento ai versamenti spontanei,
    qualora sia noto a priori e univoco nell’ammontare;
    c. il codice IBAN del capitolo o dei capitoli dello stato di
    previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, ovvero il codice
    IBAN del conto di Tesoreria, su cui devono affluire le entrate
    versate.

  9. La «Piattaforma incassi» prevede versamenti sui conti correnti
    postali di cui al comma 1, tramite bollettino postale, come regolato
    dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
    2001, n. 144.

  10. La «Piattaforma incassi» consente all’utente di procedere al
    pagamento attraverso:
    a. canali digitali messi a disposizione da Poste;
    b. sportelli fisici degli uffici postali o di reti terze messi a
    disposizione da soggetti convenzionati con Poste.
    Art. 3

           Riversamento al bilancio dello Stato 
                  o ai conti di Tesoreria 
    
  11. Le somme versate sui conti correnti postali di cui all’art. 2,
    comma 1, del presente decreto, sono prelevate da Poste e riversate ai
    capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
    di destinazione, comunicati dalle amministrazioni all’atto della
    registrazione sul cruscotto di cui al comma 5 del medesimo art. 2,
    tramite bonifico. Sugli stessi conti correnti postali non possono
    essere disposte operazioni di pagamento o di trasferimento, diverse
    dal riversamento ai capitoli del bilancio dello Stato o ai conti di
    Tesoreria indicati dall’amministrazione che gestisce la tipologia di
    entrata.

  12. In sede di registrazione di cui al comma 5 dell’art. 2,
    l’amministrazione intestataria del conto di cui all’art. 2, comma 1,
    lettera b), autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base
    delle informazioni ivi inserite. Per le entrate versate sui conti di
    cui all’art. 2, comma 1, lettera a), la Tesoreria dello Stato, quale
    intestataria del conto, autorizza Poste a operare il riversamento,
    sulla base delle informazioni registrate sul cruscotto di cui al
    citato comma 5, dall’amministrazione titolare della gestione della
    tipologia di entrata.

  13. Il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
    di destinazione viene effettuato da Poste, con cadenza settimanale e
    per singolo versamento, in modo da assicurare ai sistemi informativi
    del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la
    disponibilita’ di tutte le informazioni di dettaglio specificate dal
    protocollo di intesa di cui all’art. 6, comma 1, del presente
    decreto, in relazione a ciascun versamento registrato nella
    contabilita’ delle entrate.

  14. Alle operazioni di riversamento effettuate ai sensi del presente
    articolo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 delle
    istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato.

  15. Le amministrazioni statali cui e’ affidata la gestione
    amministrativa delle singole tipologie di entrata possono, previa
    verifica, autorizzare Poste, tramite la «Piattaforma incassi», a
    restituire al versante le somme erroneamente accreditate sui conti
    correnti postali di cui al citato art. 2, comma 1, per le quali non
    sia stato ancora disposto il riversamento al bilancio dello Stato o
    ai conti di Tesoreria di destinazione.
    Art. 4

                     Rendicontazione 
    
  16. Tramite la «Piattaforma incassi» e con le modalita’ previste dal
    protocollo di intesa di cui all’art. 6, comma 1, del presente
    decreto, giornalmente Poste mette a disposizione delle
    amministrazioni titolari della gestione di singole tipologie di
    entrata e della Tesoreria statale, per i conti di cui all’art. 2,
    comma 1, lettera a), le informazioni dei versamenti effettuati sui
    conti correnti postali e quelle relative al riversamento ai
    pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di
    Tesoreria di destinazione.
    Art. 5

       Informazioni per la gestione della liquidita' 
    
  17. Ai fini della programmazione e gestione della liquidita’ del
    settore statale, Poste comunica giornalmente al Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato e alla Banca d’Italia gli importi
    complessivi che saranno prelevati il giorno successivo dai conti
    correnti postali di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto,
    per il riversamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio
    dello Stato, ovvero ai conti aperti presso la Tesoreria statale. Il
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia
    e Poste italiane S.p.a. concordano le modalita’ e i tempi con cui le
    predette informazioni saranno rese disponibili.
    Art. 6

                    Disposizioni finali 
    
  18. Gli aspetti operativi e tecnici per la realizzazione e la
    gestione della Piattaforma incassi sono definiti di comune accordo
    tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca
    d’Italia e Poste italiane S.p.a., in un apposito protocollo d’intesa.

  19. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca
    d’Italia e Poste italiane S.p.a. concordano la decorrenza
    dell’applicazione della nuova procedura, che puo’ avvenire in via
    progressiva, in relazione allo stato di realizzazione delle singole
    funzionalita’ della Piattaforma incassi. Il passaggio all’utilizzo
    della Piattaforma incassi per i versamenti tramite il canale postale
    e’ completato entro il 30 giugno 2022.

  20. Con l’avvio della Piattaforma incassi sono progressivamente
    chiusi i conti correnti postali preesistenti, intestati alle
    articolazioni territoriali della Tesoreria statale, sui quali sono
    effettuati i versamenti alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. I conti correnti da chiudere sono individuati nel protocollo
    d’intesa di cui al comma 1.

  21. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
    statali interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel
    limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
    legislazione vigente.
    Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
    e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2021

                                             Il Ministro: Franco 
    

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 802