MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2021
Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato. (21A03650)
(GU n.141 del 15-6-2021)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale
dello Stato» e, in particolare, l’art. 230 che al secondo comma
prevede che «Le somme da versarsi in denaro possono essere spedite
alla Tesoreria col mezzo di titoli postali […]» e al quarto comma
recita «Per il versamento di somme relative a particolari servizi
possono essere utilizzati, sentito il Ministro del Tesoro, conti
correnti postali “dedicati” intestati a una sola sezione di Tesoreria
provinciale»;
Visto il Codice per l’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, l’art. 5 che
prevede che:
le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di
pagamento elettronico, utilizzando la piattaforma tecnologica, messa
a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso
il Sistema pubblico di connettivita’, per l’interconnessione e
l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati;
i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti
a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della
piattaforma tecnologica di cui al punto precedente;
Vista la legge di contabilita’ e finanza pubblica (legge 31
dicembre 2009, n. 196) e, in particolare, l’art. 44-quater che al
comma 1 prevede che «Le amministrazioni dello Stato possono gestire
risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui
cio’ sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare.
In assenza di apposita previsione normativa, l’apertura di un conto
bancario o postale e’ autorizzata dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su
richiesta dell’amministrazione competente, debitamente motivata e
documentata»;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007
e, in particolare, gli articoli 45, 47, 49, 51 e 52, che dettano
disposizioni per il versamento nei conti correnti postali delle
Tesorerie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, che all’art. 4 regola l’utilizzo del bollettino di conto
corrente postale;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e Poste italiane S.p.a., per il triennio 2020-2022, in
data 22 maggio 2020 - approvata e resa esecutiva con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2020, che
regola, tra l’altro, le operazioni di incasso e pagamento svolte da
Poste per conto dello Stato;
Tenuto conto che la predetta convenzione, all’art. 3, comma 1,
punto e), prevede la possibilita’ di «eventuali altri servizi che le
amministrazioni statali dovessero ritenere di affidare a Poste,
relativi a incassi e pagamenti, anche in vista della diffusione di
strumenti telematici evoluti, tra i quali il sistema informatizzato
dei pagamenti PagoPA, da regolare con apposite convenzioni tra Poste
e le amministrazioni di volta in volta interessate»;
Considerata l’esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio
ai soggetti tenuti a effettuare versamenti alla Tesoreria statale per
il tramite del canale postale e alle amministrazioni statali titolari
delle relative gestioni, di sviluppare un sistema che consenta una
migliore operativita’, avvalendosi di strumenti telematici idonei;
Valutata la proposta di efficientamento avanzata da Poste italiane
S.p.a., con lo sviluppo di un’apposita procedura denominata
«Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato», la cui
realizzazione consentira’ una semplificazione e razionalizzazione
delle procedure che si avvalgono del canale postale;
Preso atto dell’impegno di Poste italiane S.p.a. a sviluppare il
progetto, secondo quanto concordato con il Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuta la necessita’ di aggiornare la disciplina dei termini e
delle modalita’ di esecuzione dei versamenti a favore della Tesoreria
statale per il tramite del canale postale, per tenere conto delle
innovazioni che scaturiscono dalla realizzazione della Piattaforma
incassi;
Decreta:
Art. 1
Procedura «Piattaforma incassi»
-
Il versamento su conto corrente postale di somme destinate al
bilancio dello Stato o a conti intestati all’amministrazione statale
e aperti presso la Tesoreria dello Stato si avvale di una procedura
informatica, denominata «Piattaforma incassi per le amministrazioni
dello Stato» (di seguito anche «Piattaforma incassi»), resa
disponibile da Poste italiane S.p.a. (di seguito anche «Poste»). -
La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti,
anche spontanei, che soggetti pubblici e privati effettuano,
utilizzando il canale postale, in favore dell’amministrazione statale
e ai pagamenti richiesti dalla stessa amministrazione. -
La procedura «Piattaforma incassi» e’ integrata con la
piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 2Versamenti tramite la procedura «Piattaforma incassi»
-
La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti
effettuati sui conti correnti postali intestati:
a. alla Tesoreria statale, nella forma di conti correnti postali
«dedicati», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, destinati al versamento di somme relative a
particolari servizi;
b. alla singola amministrazione statale cui e’ affidata la
gestione di specifiche entrate, qualora autorizzata all’utilizzo del
conto corrente postale da una norma di legge o regolamentare, ovvero
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. -
I conti correnti postali di cui al comma 1 sono destinati
unicamente alla gestione degli incassi di cui al comma 2 dell’art. 1,
individuati tramite la registrazione di cui al comma 5 del presente
articolo. Le amministrazioni dello Stato non possono utilizzare detti
conti per la riscossione di entrate diverse da quelle oggetto di
registrazione. -
Per le entrate gia’ versate su conti correnti postali intestati
alle articolazioni periferiche della Tesoreria dello Stato, diversi
da quelli di cui alla lettera a. del comma 1, le amministrazioni
statali interessate, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
richiedono l’apertura di conti correnti postali dedicati, intestati
alla Tesoreria dello Stato, che sono gestiti con le procedure della
«Piattaforma incassi». -
Per usufruire delle funzionalita’ della «Piattaforma incassi»,
la singola amministrazione statale sottoscrive un modulo di adesione
al servizio messo a disposizione da Poste. -
Tramite la «Piattaforma incassi» Poste rende disponibile alle
amministrazioni dello Stato, titolari della gestione di entrate per
le quali e’ previsto il versamento su conto corrente postale, un
cruscotto sul quale sono registrati, per ogni tipologia di entrata:
a. il numero e l’intestazione del conto corrente postale su cui
effettuare il versamento;
b. l’importo da versare, con riferimento ai versamenti spontanei,
qualora sia noto a priori e univoco nell’ammontare;
c. il codice IBAN del capitolo o dei capitoli dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, ovvero il codice
IBAN del conto di Tesoreria, su cui devono affluire le entrate
versate. -
La «Piattaforma incassi» prevede versamenti sui conti correnti
postali di cui al comma 1, tramite bollettino postale, come regolato
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144. -
La «Piattaforma incassi» consente all’utente di procedere al
pagamento attraverso:
a. canali digitali messi a disposizione da Poste;
b. sportelli fisici degli uffici postali o di reti terze messi a
disposizione da soggetti convenzionati con Poste.
Art. 3Riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
-
Le somme versate sui conti correnti postali di cui all’art. 2,
comma 1, del presente decreto, sono prelevate da Poste e riversate ai
capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
di destinazione, comunicati dalle amministrazioni all’atto della
registrazione sul cruscotto di cui al comma 5 del medesimo art. 2,
tramite bonifico. Sugli stessi conti correnti postali non possono
essere disposte operazioni di pagamento o di trasferimento, diverse
dal riversamento ai capitoli del bilancio dello Stato o ai conti di
Tesoreria indicati dall’amministrazione che gestisce la tipologia di
entrata. -
In sede di registrazione di cui al comma 5 dell’art. 2,
l’amministrazione intestataria del conto di cui all’art. 2, comma 1,
lettera b), autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base
delle informazioni ivi inserite. Per le entrate versate sui conti di
cui all’art. 2, comma 1, lettera a), la Tesoreria dello Stato, quale
intestataria del conto, autorizza Poste a operare il riversamento,
sulla base delle informazioni registrate sul cruscotto di cui al
citato comma 5, dall’amministrazione titolare della gestione della
tipologia di entrata. -
Il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
di destinazione viene effettuato da Poste, con cadenza settimanale e
per singolo versamento, in modo da assicurare ai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la
disponibilita’ di tutte le informazioni di dettaglio specificate dal
protocollo di intesa di cui all’art. 6, comma 1, del presente
decreto, in relazione a ciascun versamento registrato nella
contabilita’ delle entrate. -
Alle operazioni di riversamento effettuate ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 delle
istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato. -
Le amministrazioni statali cui e’ affidata la gestione
amministrativa delle singole tipologie di entrata possono, previa
verifica, autorizzare Poste, tramite la «Piattaforma incassi», a
restituire al versante le somme erroneamente accreditate sui conti
correnti postali di cui al citato art. 2, comma 1, per le quali non
sia stato ancora disposto il riversamento al bilancio dello Stato o
ai conti di Tesoreria di destinazione.
Art. 4Rendicontazione
-
Tramite la «Piattaforma incassi» e con le modalita’ previste dal
protocollo di intesa di cui all’art. 6, comma 1, del presente
decreto, giornalmente Poste mette a disposizione delle
amministrazioni titolari della gestione di singole tipologie di
entrata e della Tesoreria statale, per i conti di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a), le informazioni dei versamenti effettuati sui
conti correnti postali e quelle relative al riversamento ai
pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di
Tesoreria di destinazione.
Art. 5Informazioni per la gestione della liquidita'
-
Ai fini della programmazione e gestione della liquidita’ del
settore statale, Poste comunica giornalmente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla Banca d’Italia gli importi
complessivi che saranno prelevati il giorno successivo dai conti
correnti postali di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto,
per il riversamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio
dello Stato, ovvero ai conti aperti presso la Tesoreria statale. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia
e Poste italiane S.p.a. concordano le modalita’ e i tempi con cui le
predette informazioni saranno rese disponibili.
Art. 6Disposizioni finali
-
Gli aspetti operativi e tecnici per la realizzazione e la
gestione della Piattaforma incassi sono definiti di comune accordo
tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca
d’Italia e Poste italiane S.p.a., in un apposito protocollo d’intesa. -
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca
d’Italia e Poste italiane S.p.a. concordano la decorrenza
dell’applicazione della nuova procedura, che puo’ avvenire in via
progressiva, in relazione allo stato di realizzazione delle singole
funzionalita’ della Piattaforma incassi. Il passaggio all’utilizzo
della Piattaforma incassi per i versamenti tramite il canale postale
e’ completato entro il 30 giugno 2022. -
Con l’avvio della Piattaforma incassi sono progressivamente
chiusi i conti correnti postali preesistenti, intestati alle
articolazioni territoriali della Tesoreria statale, sui quali sono
effettuati i versamenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I conti correnti da chiudere sono individuati nel protocollo
d’intesa di cui al comma 1. -
Dall’attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
statali interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel
limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2021Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 802