Piccoli intrattenimenti musicali presso pubblico esercizio - se ricordo bene, non è più necessaria SCIA; è però necessario presentare, una sola volta, la documentazione di impatto acustico; è corretto? Grazie
Sì, ma occorre prestare attenzione alla nozione di “piccoli trattenimenti musicali” nei pubblici esercizi, con i quali si deve intendere solo la cosiddetta “musica di allietamento”.
Sul punto, la giurisprudenza ha indicato i limiti dei “piccoli trattenimenti musicali” che non rientrano nell’ambito del pubblico spettacolo e quindi sono esenti da licenza o SCIA ex art. 68 TULPS. Sono tali se:
- l’ingresso è libero e gratuito
- il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati
- l’attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione; in altre parole, l’esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un’altra attività: il musicista si mette al servizio del creare una atmosfera e dell’intrattenere la clientela di un’attività di somministrazione, e non a essere il “protagonista” dell’evento
- mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
- gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità in rete o biglietti di invito
Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar (+ altre attività) che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, hanno SEMPRE l’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Lo prevede espressamente l’art. 4 del DPR 227/11. Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare.
La documentazione “fotografa” una determinata situazione; se avviene una modifica delle condizioni di diffusione di musica, mi pare ovvio che debba essere aggiornata la previsione di impatto acustico.
Bisogna però tener conto se l’intrattenimento è al chiuso (e la musica non si avverte all’esterno) o è all’aperto e, bisogna anche tener conto che nelle vicinanze non ci siano altri locali che diffondono musica, altrimenti il clima acustico consentito cambia.
ma se ha svolgere attività di intrattenimento musicale è invece un’attività artigianale alimentare (tipo gastronomia con commercio accessori e consumo sul posto) la presentazione della documentazione di impatto acustico può essere imposta obbligatoriamente? oppure deve essere vietata la musica di intrattenimento?
è la stessa cosa. Ogni attività rumorosa deve attestare che non vengono superati i limiti. Non necessariamente la musica. Anche un altro apparecchio rumoroso.