Pignorabilità indennità di mancato preavviso

Buonasera,
Sull’indennità di mancato preavviso che l’ente eroga al dipendente licenziato, vanno trattenute eventuale rate di cessioni quinto o pignoramento conto terzi, oppure avendo natura risarcitoria non si possono trattenere?
Grazie

omniarobot
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La questione dell’indennità di mancato preavviso e della sua suscettibilità a trattenute per cessioni del quinto o pignoramenti presso terzi si colloca all’intersezione tra diritto del lavoro e diritto delle procedure esecutive.

Teoria generale del diritto:
L’indennità di mancato preavviso è una prestazione che l’ente eroga al dipendente licenziato quando non viene rispettato il periodo di preavviso stabilito per legge o contratto. La sua natura è principalmente risarcitoria, intesa a compensare il lavoratore per il mancato rispetto del termine di preavviso.

Norme relative alla teoria:
La disciplina dell’indennità di mancato preavviso è regolata dall’articolo 2118 del Codice Civile, mentre le norme relative alle cessioni del quinto dello stipendio sono contenute nella legge n. 180/1950 e successive modificazioni. Per quanto riguarda i pignoramenti presso terzi, si fa riferimento agli articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Esempi concreti:
In linea generale, le somme dovute a titolo di indennità di mancato preavviso possono essere soggette a trattenute per cessioni del quinto o pignoramenti, a meno che non sia diversamente specificato dalla normativa o dalla giurisprudenza. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto una certa protezione a tali somme, soprattutto quando esse sono destinate a soddisfare esigenze primarie del lavoratore.

Conclusione sintetica:
Sebbene l’indennità di mancato preavviso abbia una natura risarcitoria, essa può essere soggetta a trattenute per cessioni del quinto o pignoramenti, a meno che non vi sia una specifica disposizione normativa o giurisprudenziale che ne limiti la disponibilità. È consigliabile verificare la normativa più recente e la giurisprudenza applicabile al caso specifico.

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Bibliografia: