Pignoramento presso terzi

Buongiorno è stato notificato un pignoramento presso terzi nei confronti di un dipendente e l’Ente sta procedendo ad accantonare mensilmente 1/5 dello stipendio netto.
Nel mese di ottobre allo stesso dipendente devono essere rimborsate delle somme arretrate a seguito di ricorso e sentenza del giudice. Queste somme devono essere pignorate? E qual è il limite?
Il programma delle paghe somma allo stipendio ( €. 1692,06) queste somme arretrate ( €. 4108.52) e sul netto (€.5613.81) calcola 1/5 pari ad €. 1122,76. E’ corretto?
Grazie per l’aiuto!!

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione del pignoramento presso terzi, in particolare quando riguarda stipendi o emolumenti di dipendenti pubblici o privati, è regolata da norme specifiche che stabiliscono i limiti e le modalità di esecuzione. La legge italiana prevede che una parte dello stipendio o delle retribuzioni possa essere soggetta a pignoramento per il pagamento di debiti, ma stabilisce anche delle tutele per garantire che il debitore possa mantenere un livello di vita dignitoso.

Teoria Generale del Diritto:
Il pignoramento presso terzi è un atto esecutivo attraverso il quale un creditore procede al recupero forzato del proprio credito aggredendo somme di denaro o altri beni che terzi devono al debitore. Nel caso di stipendi, pensioni o altre forme di retribuzione, la legge stabilisce delle quote impignorabili per proteggere la sussistenza del debitore.

Norme Relative alla Teoria:
Le norme di riferimento per il pignoramento di stipendi o retribuzioni sono contenute principalmente nell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce i limiti all’impignorabilità e all’ammontare che può essere pignorato. In generale, non è pignorabile una quota dello stipendio o della pensione fino a un importo pari al minimo vitale stabilito periodicamente dalla legge. Per le somme eccedenti tale soglia, è pignorabile una quota che varia in base all’ammontare complessivo dello stipendio.

Esempio Concreto:
Nel caso specifico, per determinare la correttezza del calcolo effettuato dal programma delle paghe, è necessario considerare che le somme arretrate riconosciute a seguito di ricorso e sentenza del giudice sono da considerarsi alla stregua di retribuzione e, come tali, soggette alle stesse regole di pignorabilità dello stipendio. Tuttavia, la quota pignorabile non dovrebbe superare il quinto dello stipendio netto, comprensivo delle somme arretrate. La legge prevede che la quota massima pignorabile non possa eccedere il quinto dello stipendio o della pensione netti.

Conclusione Sintetica:
Se il calcolo effettuato somma lo stipendio netto alle somme arretrate e applica la quota del quinto sul totale, sembra seguire il principio generale previsto dalla normativa. Tuttavia, è importante verificare che l’importo totale pignorato non comprometta il minimo vitale del debitore, in conformità con le disposizioni legali.

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Bibliografia: