Pircing padiglioni auricolari negozio orafo - Toscana

Un negozio orafo che vuole saltuariamente effettuare il pircing ai padiglioni auricolari.
Ho letto che non occorrono requisiti professionali ed occorre comunicazione avvio attività al Suap.
Non comprendo però quanto disposto dal, art 76 del DPGR n. 47R/2007.
Dapprima si danno una serie di requisiti sui locali. Poi al comma 4 si dice che :slight_smile:

  1. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando Nell esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini.

Quindi per un negozio orafo che fa anche solo foro la lobo auricolare, non servono particolari requisiti ai locali come disposto dai primi tre commi art. 76?

Grazie
Michele

La norma regionale indica la ASL, e non più il Comune, come destinataria della semplice comunicazione che l’operatore deve effettuare almeno 30 giorni prima dell’avvio attività.
Indicando la ASL, che di certo non si occupa di verifica dei requisiti professionali, viene confermata, una volta di più, la non necessità del possesso dei requisiti professionali per praticare il foro al padiglione auricolare.
La questione lascia aperto qualche interrogativo: il SUAP non può essere bypassato.

Vedi anche la DGR n. 658/2009:…
10 – Padiglione auricolare*** - L’effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso di requisiti formativi…

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E per quanto riguarda i requisiti dei locali?
Nel senso per quanto disposto dal, art 76 del DPGR n. 47R/2007. Quindi per un negozio orafo che fa solo foro la lobo auricolare, non servono particolari requisiti ai locali come disposto dai primi tre commi art. 76?

sì, sui locali le uniche disposioni sono quelle indicate dal DPGR citato - artt. 75 e ss

Se il comma 4 dell’art. 76 dice espressamente che «Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice», perché pensi che escluda anche l’osservanza dei commi 1 e 2?

Tra l’altro: il comma 2 è rivolto solo ai circoli privati (e quindi esula dall’oggetto della questione), ma il comma 1 stabilisce un’ovvietà valida per tutti: il piercing del padiglione auricolare deve essere effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e mediante le attrezzature previste dalla norma.

Trattandosi di un’attività di orafo dovrà essere in regola per il luogo di lavoro “oreficeria”, senza l’obbligo che il luogo di lavoro abbia ANCHE le caratteristiche previste dal comma 3.

Perfetto. Grazie come sempre. Un abbraccione

Marco un consiglio.
Il negozio orafo in questione ha dei punti vendita anche in Lombardia, Liguria e Lazio.
Conviene sentire direttamente i suap di tali Regioni per capire se vi è normativa differente?
Grazie ancora

Non so qual è la tua posizione nei confronti del soggetto richiedente.
Se è una posizione di consulenza, certamente non sarebbe male fornire un’informazione esaustiva anche con riferimento ad eventuali unità locali situate in altre regioni.

Per quanto riguarda la Lombardia, posso anticiparti che in base alla DGR 5976/2021 oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere e profumerie possono continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

Scusami se torno sopra la Lombardia.
Mi pare di capire che anche li non sono previsti requisiti professionali. Ma non riesco a capire se occorre o meno una scia o comunicazione di avvio.grazie

Queste sono le indicazioni di ATS Lombardia:

La foratura del lobo dell’orecchio è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio.

In risposta alla segnalazione di abbandono del servizio da parte degli operatori succitati, causa aggravi burocratici (principalmente presentazione di SCIA per fornitura del servizio e partecipazione al corso di formazione ex ddg 4721/2011) si richiama la nota regionale protocollo H1.2006.0029964 del 20 giugno 2006.

Non essendo venute meno le indicazioni della nota regionale richiamata e alla luce di mancate segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso gli esercizi in oggetto, il personale che effettua la foratura del lobo auricolare presso oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie, di fatto, è:

  1. esonerato dall’obbligo di frequenza dei percorsi formativi di cui al decreto n. 4721 del 25 maggio 2011.
  2. tenuto al rispetto delle precauzioni tecnico-operative che si richiamano per un pronto riferimento:
  • indossare guanti monouso in lattice, dopo l’accurato lavaggio delle mani;
  • effettuare la foratura del lobo previa sanificazione con idoneo detergente dopo aver accertato l’integrità della cute del lobo in oggetto;
  • utilizzare, per la foratura del lobo, esclusivamente strumenti e pre-orecchini monouso e sterili;
  • effettuare la foratura del lobo in apposito locale o in uno spazio predefinito (box o vano dedicato), a tutela della privacy del cliente.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica nell’ambito dei controlli effettuati dalle ASL su tali attività, ove previsto dai Piani di vigilanza fondati sui consolidati criteri di graduazione del rischio. Si ricorda, inoltre, che la foratura del lobo dell’orecchio dei minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

Trattandosi di un servizio accessorio a quelli che caratterizzano l’esercizio, non dovrebbe essere subordinato a ulteriore SCIA/comunicazione (non ho trovato traccia di particolari disposizioni in merito).