come istruttore cosa chiedere ad associazione sportiva per apertura gestione piscina comunale, concessa su gara a evidenza pubblica per anni? parere asp, agibilità, requisiti tecnici, cos’altro? commissione vigilanza? cosa consigliate grazie
Al netto di norme regionali come quella Toscana che vuole un’autorizzazione specifica e detta molte necessità impiantistiche e gestionali, ci si può rifare all’accordo stato/regioni del 2003 (anche a Toscana lo riprende e lo sviluppa). Vedi, ad esempio, questa pagina: L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 | Regione del Veneto.
Sul lato abilitativo strutturale, si applica il DM 18/03/96 (che rimanda alla commissione ex art. 80 TULPS) se vi è una capienza di spettatori maggiore di 100 (vedi art.20 in ogni caso). E comunque, deve essere un impianto sportivo.
Vedi anche la prevenzione incendi (se applicabile).
Do per scontato che vi sia un piena legittimità urbanistico/edilizia con relativa agibilità
Sarebbe il colmo se il Comune avesse fatto una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento pluriennale di una piscina comunale priva di parere ASP, agibilità, requisiti tecnici, nulla osta art. 80 TULPS…
Parliamo di una piscina pubblica o di uso pubblico, il cui accesso presuppone verosimilmente l’acquisto di un biglietto / tessera / abbonamento: i suddetti requisiti avrebbero dovuto essere scontati già al momento della pubblicazione del bando, visto che il concessionario si limiterà alla “gestione” della piscina.
Quello che dovrebbe interessare al SUAP sarebbe che il concessionario presenti SCIA (o licenza se oltre 200 persone) ex art. 68 TULPS, SCIA sanitaria e SCIA di prevenzione incendi (se oltre 100 persone ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq).
Ovviamente poi, nel corso della sua attività il concessionario dovrà verificare e garantire il permanere dei requisiti richiesti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario.
Con Marco sono d’acordo in molte occasioni ma qua non vedrei la necessità di un art. 68 TULPS. In effetti mi ero dimenticato di sottolineare questo aspetto. Se si tratta di piscina con biglietto, al più si portrebbe pensare a un’art. 86 TULPS inteso come pubblico esercizio “stabilimento di bagni”. Vedi ad esempio TAR Toscana n. 1308/2013.
Anch’io non avevo approfondito questo aspetto (art. 68 TULPS).
Diciamo che dipende dalle caratteristiche della piscina, da come sarà gestita e da “cosa” si intende effettuare al suo interno.
Comunque, nelle linee guida dei VVF le piscine anche senza spettatori, ma aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono generalmente considerati “locali di pubblico spettacolo” (in realtà si tratterebbe di un intrattenimento).
Io sono sempre stato del parere che il trattenimento è cosa diversa dalla piscina dove l’utente si reca solo per fare il bagno o per fare attività fisica (lasciamo perdere l’impianto sportivo vero e proprio). È vero che manca una definizione legale di trattenimento (e di spettacolo) ma è ragionevole pensare che il TULPS abbia inteso tale attività come qualcosa di strutturato e organizzato al fine di coinvolgere il cliente tramite attrezzatura varia, messe in scena, ballo, giochi di ruolo ecc. (senza andare nell’altra materia che ricade nel concetto di gioco lecito). Il fatto che manchi una definizione ha portato, nel tempo, ad avvicinare a questa ipotesi (trattenimento/spettacolo) le piscine e gli impianti sportivi in genere. Sicuramente si trova molta prassi su questa lunghezza d’onda.
Il fatto, però, che nell’articolo 86 TULPS si trovino gli “stabilimenti di bagni” e viste alcune sentenze come quella citata sopra o il TAR Umbria n. 304/2014, mi portano a dire che il normale impianto dove d’estate la gente fa il bagno e prende il sole, non sia soggetta alla disciplina dell’art. 68
Tuttavia, è vero anche che ci sono piscine che sembrano parchi giochi con onde artificiali, scivoli e altre cose ecc. Qua la cosa è sicuramente più dubbia ma io resterei sempre nello stabilimento di bagni e al relativo titolo abilitativo.
Dalla parte della prevenzione incendi, in effetti, l’interpretazione dominante porta all’applicabilità della voce 65: ci si può arrivare anche come impianto sportivo in senso lato.
Come al solito, le cose sono complicate