Buongiorno! La questione che ponete è molto frequente nella gestione degli impianti pubblici, soprattutto quando ci sono scadenze PNRR da rispettare e la pressione della cittadinanza per la riapertura è alta.
La risposta breve è sì, è tecnicamente e giuridicamente possibile, ma a patto di rispettare una netta distinzione tra l’attività natatoria in sé (esercizio dell’impianto sportivo) e lo spettacolo pubblico (presenza di spettatori sulle tribune).
Vediamo come impostare correttamente la pratica per non incorrere in violazioni del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e della normativa regionale toscana da voi citata (L.R. 8/2006 e D.P.G.R. 23/R/2010).
1. La distinzione chiave: Esercizio vs Pubblico Spettacolo
Il fulcro della questione sta nel capire quando scatta l’obbligo dell’art. 80 TULPS e il conseguente sottomissione al parere della Commissione di Vigilanza (CCVLPS):
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La sola attività natatoria (corsisti, atleti, nuoto libero): L’apertura della piscina per la sola pratica sportiva, senza pubblico, non costituisce un “locale di pubblico spettacolo”. Pertanto, non richiede la licenza ex art. 68 TULPS né il parere di agibilità ex art. 80 TULPS. L’avvio dell’attività è subordinato esclusivamente alla conformità edilizio-urbanistica, impiantistica, sanitaria (con i collaudi in corso) e alla presentazione della relativa pratica SUAP edilizia/commerciale.
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La presenza di spettatori sulle tribune: È la presenza del pubblico pagante o meno per assistere a un evento/competizione che trasforma l’impianto in un locale di pubblico spettacolo, facendo scattare l’art. 80 TULPS.
2. Lo “scaglione” sotto le 100 persone
La vostra idea di limitare la capienza a meno di 100 persone per evitare la Commissione si scontra con un dettaglio normativo cruciale del D.M. 19/08/1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo).
La semplificazione amministrativa che permette di sostituire il parere della Commissione con una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito) si applica solo per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone (art. 141, comma 2, del Regolamento d’esecuzione del TULPS, come modificato dal Decreto “Iniziativa e Semplificazione”).
Se decidete di autorizzare fin da subito l’afflusso di pubblico sulle tribune, potete farlo con una capienza limitata (es. 150 o 190 persone, comunque sotto le 200) seguendo questa procedura “veloce”:
- Il gestore presenta la SCIA/Domanda al SUAP.
- Si allega una relazione tecnica ex art. 141 Reg. TULPS in cui un professionista certifica la sicurezza e l’agibilità dei luoghi per quella specifica capienza ridotta (es. indicando che le vie di fuga e le compartimentazioni sono adeguate per quel numero di persone).
- Il Comune rilascia l’autorizzazione/prende atto della SCIA senza convocare la Commissione.
Attenzione al vincolo strutturale (Prevenzione Incendi): Avendo le tribune una capienza potenziale di 400 persone, l’impianto è comunque soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco (Attività 65 del DPR 151/2011, che scatta sopra i 100 spettatori). Anche se limitate l’afflusso a 150 persone per evitare la Commissione Comunale, dovrete comunque assicurarvi che la SCIA Antincendio (o la voltura/rinnovo post-lavori) sia stata presentata al Comando dei VV.F. prima dell’apertura.
3. La strategia operativa consigliata
Per aprire immediatamente l’impianto in sicurezza e avviare l’attività natatoria, il percorso più lineare è il seguente:
Fase 1: Apertura immediata (Nuoto libero, corsi e allenamenti)
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Azione: Il gestore presenta la Scia di inizio attività ai sensi della L.R. 8/2006.
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Prescrizione: Le tribune devono essere tassativamente interdette al pubblico. È consigliabile apporre barriere fisiche (es. catenelle, transenne) e cartellonistica ben visibile con il divieto di accesso alle tribune.
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Vantaggio: Zero tempi di attesa per la CCVLPS. L’attività parte non appena finiti e firmati i collaudi degli impianti e della struttura.
Fase 2: Apertura intermedia con pubblico ridotto (Opzionale)
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Azione: Se c’è l’urgenza di ospitare piccole gare o saggi, il professionista del gestore redige la relazione ex art. 141 Reg. TULPS per una capienza limitata (es. 150 persone).
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Vantaggio: Il Comune autorizza direttamente senza Commissione.
Fase 3: Regime definitivo (Capienza piena a 400 persone)
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Azione: Nel frattempo, l’ufficio tecnico comunale convoca la CCVLPS (con l’integrazione del rappresentante CONI e del Comando VV.F.) per il sopralluogo e l’esame del progetto complessivo volto a ottenere l’agibilità ex art. 80 TULPS per l’intera capienza di 400 persone.
In sintesi
Potete assolutamente procedere consentendo l’avvio della sola attività natatoria. Il gestore presenterà la pratica SUAP allegando le certificazioni dei lavori e dei collaudi appena conclusi. L’importante è che nell’atto amministrativo comunale di autorizzazione (o nella presa d’atto della SCIA) venga esplicitamente richiamato l’obbligo di non utilizzare le tribune e di mantenerle interdette fino al rilascio del verbale definitivo della CCVLPS.