Pizzeria ed esposto ambientale

Una pizzeria aperta da anni è stata oggetto di un esposto ambientale e, a seguito dell’iter del servizio preposto, ha ricevuto una diffida a risolvere la situazione.
Non avendo adempiuto alla diffida, il dirigente ritiene che il SUAP debba agire a sospendere l’abilitazione e, quindi, a far chiudere l’attività.
Secondo voi è corretto e quale norma sarebbe applicabile?
Grazie in anticipo.

Un esposto ambientale riguardo a cosa?
Una diffida emessa sulla base di quale norma?

L’esposto era relativo all’uso della legna, che evidentemente creava qualche problema ai vicini.
Pare si fosse concordato che avrebbero utilizzato il forno a gas, ma non hanno adempiuto.
Nel documento che ho potuto leggere, non ho trovato specificata una particolare norma (e infatti me ne sono stupito).
A seguito del non adempimento della diffida, hanno anche segnalato la questione alla Procura (mah!).

Le diffide “generiche”, emesse dalla P.A. quando non sa cosa fare e pensa in questo modo di spaventare il soggetto destinatario, molto spesso sono solo uno spauracchio che fa perdere tempo in quanto rimanda e complica la soluzione del problema…

Esistono delle norme tecniche per l’installazione, l’esercizio e la manutenzione del forno a legna di una pizzeria. Se era stato interessato l’organo di controllo competente (ASL ed eventualmente ARPA), lo stesso avrebbe dovuto sanzionare eventuali violazioni, nonché, in casi particolarmente gravi che potevano comportare un pericolo per la salute pubblica, chiedere al sindaco l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente per vietare temporaneamente l’uso del forno a legno (non per chiudere l’attività!) fino al ripristino delle corrette condizioni delle stesso.

Se le emissioni di fumo e fuliggine sono idonee a “offendere, imbrattare o molestare persone”, può configurarsi il reato di cui all’art. 674 c.p.; per cui può starci la comunicazione alla Procura.

In ogni caso, è fondamentale che il procedimento sia ben documentato e motivato.

Attenzione, perché molto spesso esposti di questo genere nascondono invece quello che dovrebbe essere un contenzioso di mera natura civilistica; il riferimento è ovviamente all’art. 844 c.c., laddove si parla di “normale tollerabilità”. Se è solo un soggetto a lamentarsi delle emissioni e l’organo di controllo non rileva particolari violazioni, il Comune non dovrebbe farsi coinvolgere, ma invitare il privato ad agire con una causa civile.

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