POLIZZA C.A.R. - art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016

Il quesito che ho da proporre riguarda l’art. 103. comma 7 D.lgs. 50/2016 e il massimale da indicare per la responsabilità civile contro terzi. Riporto un esempio a titolo esemplificativo.

Per un accordo quadro di 20.000.000 €, l’impresa propone alla stazione appaltante un’unica polizza Car che copre l’intero importo dell’accordo quadro (anche se chiaramente, andrebbe stipulata una polizza CAR per ogni contratto applicativo).

La S.A. accetta questa soluzione e richiede per la partita 1 e per la partita 2 un massimale pari all’importo del contratto stesso.

Vorrei sapere se, qualora sussistano particolari circostanze (localizzazione del cantiere, traffico, orografia del territorio etc.), il massimale per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori può essere maggiore rispetto al cinque per cento della somma assicurata per le opere (quindi superiore in questo caso a 1.000.000 €), sempre all’interno del range di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Grazie

Buongiorno, premesso che trattasi di una mia personale interpretazione, nel caso della c.d. “C.A.R.” il codice non prevede soluzioni alternative(riduzioni, facoltà di richiederla, etc…) come ad esempio per le clausole provvisorie e definitive, pertanto il 5% indicato nell’art 103 co 7 l’ho sempre interpretato in senso letterale.

" Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore."

Riprendendo questa parte dell’art.103 ci 7, le soluzioni potrebbero essere:

  1. Motivazione dettagliata del perché la copertura deve essere superiore al valore del contratto.
  2. Effettuo, a “monte” un’analisi dettagliata dei costi, che comprenda anche questi ulteriori elementi di rischio, definendo un valore contrattuale più realistico e di conseguenza il 5% che è direttamente proporzionale al valore contrattuale, aumenterà.

Personalmente, prediligo la seconda opzione, consapevole, che in un cantiere le variabili che potrebbero causare “danni” sono tantissime.

Vincenzo

Buonasera Andrea,
Cerco di rispondere alla Tua domanda riportando il secondo e terzo capoverso del comma 7 dell’art. 103 secondo cui “Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro”
Da combinato disposto dei due capoversi sembra derivare la possibilità che al sussistere di “motivate particolari circostanze” può essere imposto un importo da assicurare superiore.
Nel caso specifico le particolari circostanze cui fai riferimento (localizzazione del cantiere, traffico, orografia del territorio etc.) potrebbero giustificare un massimale per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori maggiore rispetto al cinque per cento della somma assicurata per le opere (quindi superiore in questo caso a 1.000.000 €), sempre all’interno del range di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Ciao, Alessandra

Grazie dei vostri contributi. Rileggendo per l’ennesima volta l’art. 103 c. 7, sono portato a pensare che Vincenzo abbia ragione. Non parrebbe in alcun modo contemplata l’ipotesi di un aumento superiore al 5% rispetto alla somma assicurata, che nella normalità dovrebbe essere l’importo del contratto stesso, sempre però all’interno del range indicato.
Alla base, come dice bene Vincenzo, dovrebbe essere effettuata a monte un’analisi dei costi che comprenda gli elementi di rischio ulteriori (d’altronde il progetto serve proprio a quello!)