Tutto ruota interno al DPR 160/2010, all’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e all’art. 38 del DPR 445/2000. Questi sono i riferimenti più importanti. L’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, dispone:
Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
Quella della PROCURA è una pressi inevitabile per il conferimento che abbia una validità giuridica tracciabile e opponibile a terzi.
Alcune leggi regionali la indicano esplicitamente, vedi la Sardegna
Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 - Regione Autonoma della Sardegna (artt. 24 e 32)
Aggiungo che manca una disciplina particolareggiata. Alla fine, i portali regionali o “impresainungiono” interpretano la questione da un punto di vista tecnico indicando “chi fa che cosa” nei manuali di presentazione della pratica. Credo che oggi la prassi più diffusa sia quella di far firmare al dichiarante solo la procura allegando doc. identità senza andare a firmare manualmente i vari modelli. Quest’ultimi sono lasciati alla firma digitale del procuratore.
Aggiungo che sarebbe rilevante, in questo senso, anche il contenuto più o meno dettagliato della procura. Vedi, ad esempio, quella della regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23119/procura_speciale.pdf/e2528ee0-49e0-d1e7-e87a-1b1aa576aa0f?t=1588758314023
Con questa procura, in Toscana, il dichiarante privo di firma digitale non firma manualmente la modulistica
Fra un anno (su per giù) assisteremo ad un processo di maggiore standardizzazione e interazione fra PA. Vedi il DM 12/11/2021: