Ciao Cristiano,
io scriverei DISPENSATO ( ai sensi della legge 226/2004 ).
Tecnicamente è “assolto” chi lo ha svolto, mentre è “esente” chi non ha sostenuto nemmeno la visita medica.
Le conseguenze della dichiarazione “mendace” sono differenti in relazione ad alcune circostanze che vengono in rilievo.
Va , infatti, operata una distinzione tra:
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il caso in cui la dichiarazione non veritiera sia diretta a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso;
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caso in cui la dichiarazione sia volta soltanto all’assegnazione di un maggior punteggio; in quest’ultima fattispecie, acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con la conseguente rivisitazione della posizione in graduatoria.
Nel caso in cui " L’ erronea dichiarazione resa dal candidato è stata irrilevante ai fini del superamento del concorso e non ha comportato “un indebito beneficio”: Tale indicazione avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria - in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato - ma non la decadenza dalla ferma prefissata", con l’effetto che “non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore ad aver consentito al ricorrente di essere classificato in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno”.
(così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 24 novembre 2018, n. 11391)
In bocca al lupo
Simona