Possibilità di spinare birra in birrificio

Buongiorno,
ho letto avidamente tutte le discussioni riguardo l’argomento già presenti sul forum ma non ho trovato risposte chiare che riguardano il mio caso specifico quindi scrivo in questo topic separato.
Siamo in Lombardia, siamo un birrificio artigianale, registrato in camera di commercio come azienda artigianale. Produciamo birra in loco e per il momento ci limitiamo a vendere il prodotto confezionato a mo’ di spaccio/vendita diretta dato che questo, abbiamo appurato, è nelle nostre facoltà.
Possediamo una sorta di “bancone mobile” che utilizziamo quando andiamo a spinare ad eventi o festival. Vorremmo implementare la vendita in loco della nostra birra alla spina, in bicchieri di plastica monouso, senza servizio al tavolo configurando l’attività di mescita come somministrazione non assisitita.
Ho fatto una richiesta al referente regionale per le attività economiche che mi ha risposto dicendomi che: dal momento in cui la birra la spinassimo invece di venderla in lattina rientreremmo in una attività di somministrazione (senza differenziare tra assistita e non) e che quindi dovremmo chiedere l’autorizzazione per quest’ultima.
Leggendo invece qui sul forum ho trovato pareri diversi e anche parlando con colleghi ho trovato opinioni discordanti. Non vi nascondo che tutta questa situazione normativa contorta mi sta facendo impazzire. E’ possibile che sono in regola se do a un cliente una lattina che consuma sul posto con bicchiere di plastica ma se la birra gliela spino e gliela lascio sul bancone allora sto violando la legge? Mi sembra tutto molto ingarbugliato ed assurdo.
Ho anche letto cose contrastanti sulla somministrazione non assistita: basta non avere camerieri e non fare servizio al tavolo oppure anche spinando una birra a un cliente che viene a prendermela al banco rientro nella somministrazione assistita? :exploding_head: :exploding_head:
Per ulteriore chiarezza: non disponiamo di un bagno da dedicare ai clienti, abbiamo solo un bagno che usiamo noi lavoratori. Non abbiamo mai fatto partire una SCIA per attività di vicinato, ho letto che questa andrebbe fatta per fare somministrazione non assistita, qualora mi dovesse cavare fuori da questa impasse la farei subito.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi riesca a dare qualche consiglio.
Saluti

Da parecchi anni la Lombardia ha una norma che disciplina la cosiddetta “somministrazione non assistita” da parte delle imprese artigiane: puoi consultare la Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8.

In particolare: è consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Quanto sopra è assoggettato ad una comunicazione al Comune ed all’esercizio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

Su quali siano i limiti oggettivi della somministrazione non assistita si sono scritti fiumi di parole. Con la nota 372321 del 28 novembre 2016, il Ministero aveva specificato che “non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto”.

Personalmente, non vedo proprio come spillare della birra in un bicchiere per il semplice consumo sul posto sia giuridicamente differente dal dare al cliente una vaschetta di fritto o una pizza o un kebap o una coppa di gelato per il medesimo consumo sul posto, ma purtroppo a volte – anche all’interno della stessa Regione - ci sono Comuni che non la vedono allo stesso modo…

La stessa cosa vale anche per la necessità o meno dei servizi igienici per i clienti: a mio giudizio non sono obbligatori per le imprese artigiane, ma a livello locale ci potrebbero essere regolamenti d’igiene con differenti orientamenti.
A scanso di equivoci, credo sia comunque opportuno un confronto con il SUAP del tuo Comune.

Questa la possiamo proprio escludere! :smiley: (vedi la L.R. che ti ho citato)

Concordo con Marco. La c.d. somm.ne non assistita nasce per il commercio al dettaglio ma alcune regioni (Lombardia, Toscana, ecc.) hanno disposto che il concetto è traslabile alle imprese artigiane alimentari. Quindi, in relazione al tuo caso, perché no?

Posso registrare che ci sono prassi comunali discordanti ma i principi legali sono quelli e si applicano anche al tuo caso. Aggiungo che per senso comune, senza un vero perché giuridico, le bevande sono tendenzialmente trattate in modo diverso dai cibi: tagliare un panino, affettare il proscritto, farcire il panino, incartarlo, ecc. è visto in modo diverso dal mettere una bevanda in un bicchiere. In realtà, nulla cambia.

Qua puoi scaricare una sintesi sulla somm.ne non assistita che ho redatto qualche anno fa. Non riguarda il caso delle imprese artigiane ma i principi sono gli stessi.

Oggi, i concetti si applicano al commercio a dettaglio, alla vendita diretta agricola, alla panificazione, in alcune regioni, alle attività artigiane alimentari in generale

Buongiorno e grazie mille a chi ha risposto dandomi un pò di speranza!
A questo punto mi pare necessario, come consigliatomi, confrontarmi sulla questione con il SUAP.
Sto anche valutando di chiedere una consulenza ad un organismo di rappresentanza prima di andare a parlare con il SUAP per arrivare preparato e inquadrare meglio a livello legale la questione.
Essendo impresa artigiana pensavo di rivolgermi a confartigianato ma mi sta venendo il dubbio se sia meglio rivolgersi a confcommercio… sapreste consigliarmi tra le due?
Vi ringrazio ancora, questa community è molto preziosa per districarsi in questo labirinto di normative.
Buona giornata