La somm.ne non assistita è una facoltà già compresa nella SCIA di vicinato. A meno di particolari disposizioni regionali, ma non credo, non hi bisogno di ulteriori titoli abilitativi. Il presupposto originario è l’art. 3, comma 1, lett. f-bis del DL n. 223/2006. Lo spirito della norma fu proprio quello di vietare l’imposizione di autorizzazioni o la previsione di divieti “per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato”.
Quindi, se l’esercizio commerciale è già un esercizio di vicinato del settore alimentare (ha già presentato SCIA di vicinato e la notifica sanitaria), al più deve aggiornare la sola notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/04.
Non comprendo bene il resto del quesito. Si tratta di esercizio congiunto ovvero due imprese autonome che condividono il locale ( tu e l’altro soggetto) oppure un affidamento di reparto oppure sei solo un collaboratore ma non batterai scontrino. Fossero due imprese autonome in esercizio congiunto, la seconda impresa dovrebbe abilitarsi ex novo e l’atra dovrebbe diminuire la superficie di vendita a sua disposizione. Vabbè, è da vedere nei dettagli…
Per il resto, l’elenco che hai fatto ci sta ma è riferibile a un avvio attività ex novo. Per REC si intende i requisiti professionali ex art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. Il titolare dell’attività deve avere l’HACCP completo.
Nel vecchio forum avevo caricato una minidispensa sulla somm.ne non assistita - Storia breve della c.d. “somministrazione non assistita”. La rimetto qua:
Omniavis_Somm.neNonAssistita.pdf (856,4 KB)