Per quanto concerne la possibilità che uno dei tre componenti del nuovo gruppo consiliare sia il sindaco dell’ente, si osserva che nel sistema delle autonomie locali il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art.52 del decreto legislativo n.267/00).