Posteggi fuori mercato

Buongiorno, nel nostro Comune sono stati concessi e autorizzati alcuni posteggi fuori mercato per la vendita di una specifica tipologia di merce ( bigiotteria, fiori e piante), il nostro regolamento approvato nel lontano 2004 prevede espressamente per ogni singolo posteggio fuori mercato il tipo di merce che deve essere venduta.
Nel frattempo sono venute meno le tabelle merceologiche e la legge Regionale prevede una sola unica distinzione tra generi alimentari e non alimentari.
Alcuni titolari di posteggio ci hanno fatto richiesta di poter estendere la vendita anche ad altre merci rimanendo pur sempre all’interno la categoria dei generi non alimentari.
Possiamo considerare superata la disciplina contenuta nel regolamento comunale e quindi applicare la normativa di fonte superiore, oppure per poterlo fare dobbiamo prima modificare il regolamento comunale vigente?
Grazie.

E dal 1998 che le tipologie merceologiche sono 2: alimentare e non. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che proprio in virtù del particolare carattere che hanno le concessioni su suolo pubblico e la loro finalità connessa con un atteso livello di servizio alla cittadinanza, il comune può mantenere delle specializzazioni. Ergo, il tuo regolamento potrebbe reggere di fronte alla giustizia amministrativa, non considerarlo superato a prescindere.

Ad esempio, Tar Puglia 1751/2011 e relativa sentenza del CdS n. 865/2013:

…l’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale e la bipartizione semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari” ad opera del D.Lgs. 31/03/98 n.114 (Decreto Bersani) ispirate all’esigenza di liberalizzazione di mercato e al principio di libera concorrenza, costituiscono circostanze che, pur definendo ed ampliando l’ambito ed i contenuti dell’esercizio dell’attività commerciale in sé considerata, nulla hanno a che vedere con l’esercizio dell’attività di vendita e con l’assegnazione di un posto nell’area mercatale di quartiere, soggetta a speciale normativa. La speciale normativa non attiene all’esercizio dell’attività commerciale in sé considerata, bensì all’assegnazione del posto all’interno del mercato rionale ed alla specifica destinazione della connessa attività di vendita. […] Le specifiche problematiche e le esigenze connesse all’assetto commerciale del mercato rionale, giustificano infatti, ampliamente, la limitazione e la selezione delle specifiche attività di vendita al fine di assicurare un corretto andamento dell’attività e di favorire adeguato assortimento di prodotti nell’interesse anche dei consumatori.

Si può dire che il Comune, nel concedere al commerciante l’uso esclusivo del suolo pubblico può imporre delle condizioni legate proprio alla finalità di utilizzo del bene demaniale.

Vedi anche la più recente sentenza del TAR Lecce n. 852/2019.

Grazie
Tutto molto chiaro.