Posteggi mercato, società, fallimento, decesso

Buongiorno, siamo in Lombardia (LR 6/2010) e abbiamo il seguente caso (contorto):
una s.a.s., titolare di due posteggi mercatali, è stata dichiarata fallita a luglio scorso.
L’unico socio accomandatario è deceduto pochi giorni dopo, rimanendo pertanto presente l’unico socio accomandante (la figlia).
Come ci si deve muovere? Dichiarare la revoca per i 4 mesi di assenza? Oppure, anche in questo caso di una società, applicare l’anno di attesa nel quale gli eredi (o forse il curatore fallimentare?) possono prendere una decisione? Oppure, in presenza di una procedura fallimentare, la situazione è diversa?
Grazie.

Il fallimento, di per sé, non determina la decadenza/revoca del titolo abilitativo. Può esserci l’esercizio provvisorio, ad esempio. In ogni caso, la cosa non è automatica. Io darei seguito alla circostanza sopravvenuta e tratterei la cosa, dal giorno della morte, di conseguenza.

Pare che la sentenza di fallimento non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività. Altrimenti la società avrebbe potuto continuare ad operare, anche se il titolare era deceduto e, in tal caso, venivano calcolate le eventuali assenze per la possibile revoca. In questo caso invece queste due autorizzazioni sono di fatto sospese dalla procedura fallimentare?
E il curatore fallimentare ha la possibilità di vendere l’azienda e, soprattutto, il cessionario di aver volturato le autorizzazioni di posteggio?

In questo caso, le ipotesi di deroga al conteggio delle assenze sono quelle tipizzate dalla legge. Il fine è quello di liberare il posteggio da chi non è in grado di operare per rimetterlo a bando. Tuttavia, vista la situazione inevitabilmente incerta, farei fin da subito una comunicazione a tutti gli interessati (curatore compreso) al fine di indicare l’avvio del procedimento che poi porterà alla revoca/decadenza. Indicando che il giorno XX, in caso di continuata assenza, la concessione… Il curatore può così procedere con la migliore soluzione